F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 001 – COLOMBANI PIETRO/A.S.D. REAL MELEGNANO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Reclamo 001 - COLOMBANI PIETRO/A.S.D. REAL MELEGNANO

(ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Con ricorso del 12 luglio 2017 il sig. Pietro  Colombani, nato a Lodi il 12/11/1998, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 06/07/2017, dal CR Lombardia Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo ex art.109 NOIF dalla società AS.D. Real Academy per la mancata produzione in tale sede della ricevuta attestante l'invio della raccomandata alla  detta società.

Il reclamante, a dimostrazione della regolare costituzione del contraddittorio dinanzi al competente Comitato, allega alla odierna domanda oltre alla ricevuta di invio della raccomandata anche la cartolina attestante il ricevimento da parte della società controinteressa e chiarisce altresì i motivi per i quali (ritardata restituzione della cartolina da parte delle Poste) non gli era stato possibile produrre il documento dinanzi al C. R. Lombardia.

Risulta instaurato regolarmente il contradittorio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti, per costante ed univoca giurisprudenza della Commissione Tesseramenti  il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.0.1.F. della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del giocatore dedotto quale  motivo di rigetto della richiesta medesima , può essere sanato in sede di ricorso con l'allegazione di detta ricevuta.

Nel merito la Commissione rileva che dinanzi al Comitato Regionale Lombardo la società non ha proposto opposizione alla richiesta di svincolo nei modi e nei tempi previsti dalle norme federali e, di  conseguenza,  trova  applicazione   l'art.   109,  n5,  N.O.I.F.,  secondo   il  quale  la  mancata opposizione "è considerata adesione alla richiesta del calciatore''. Vale il caso rilevare che anche in questa sede la società nulla dichiara.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo stesso svincolato dalla società A.S.D. Real Melegnano (già Real Academy) a fare data dal 01/07/2017 .

Ordina restituirsi la tassa.

 

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