F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 005 – CALCIO ROSA’ ASD A R.L./CADO’ DAVIDE (ricorso avverso accoglimento svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Reclamo 005 - CALCIO ROSA' ASD A R.L./CADO' DAVIDE

(ricorso avverso accoglimento svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Con ricorso del 1.8.17 la società Calcio Rosà ha proposto reclamo avverso il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo x art.109 NOIF resa dal Comitato Regionale Veneto del calciatore Cadò Davide. Preliminarmente la ricorrente afferma di non potuto ritirare in tempo utile per proporre opposizione alla richiesta di svincolo proposta dal Calciatore Cadò Davide. Invero la ricorrente adduce, a giustificazione di tale ritardo, la circostanza relativa al fatto che il Presidente sig. Siminioni Alessandro non era nelle possibilità materiali di effettuare il ritiro in quanto convalescente per una operazione subita. Fermo quanto innanzi la ricorrente poi afferma che sebbene il calciatore fosse stato regolarmente convocato, nell'agosto 2016 per la fase di preparazione pre campionato , lo stesso non si sarebbe presentato in ritiro adducendo la non totale guarigione da un infortunio affermando di essere ancora (all'epoca) in fase di recupero. Orbene e sempre nel merito, la società ricorrente deduce che il calciatore non si sarebbe sottoposto a visita medica e solo successivamente avrebbe poi inviato una certificazione medico sportiva ritenuta pero non idonea. Invero e solo nel dicembre 2016 il Calciatore avrebbe poi inviato una idonea certificazione medico sportiva che documentava sia l'infortunio occorso che la terapia in corso. La società per tali motivi pertanto contestava il diritto del giocatore ad ottenere lo svincolo per inattività per motivi allo stesso non imputabili. Risulta instaurato il contradittorio .

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Va preliminarmente evidenziato che la richiesta di svincolo è stata proposta dal calciatore nei modi e nei termini di cui all'art.109 NOIF diversamente dalla opposizione proposta dalla società la quale, per sua stessa ammissione, dichiara di averla proposta oltre i termini di cui alla richiamata norma. Infatti è  la stessa società che ammette (sia nella opposizione innanzi al competente Comitato Regionale Veneto che in questa sede) di non avere rispettato i termini prescritti adducendo una motivazione che non può essere ritenuta valida atteso che la raccomandata ben sarebbe potuta essere ritirata nei termini mediante una delega al ritiro rilasciata dal rappresentante della società . In altre parole la citata circostanza non integra una ipotesi di impossibilità ma di impedimento facilmente superabile, come detto, mediante il conferimento di una normale delega al ritiro.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale rigetta il ricorso proposto dalla società Calcio Rosà. Ordina incamerarsi la tassa.

 

 

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