F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFNT del 06 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 08/ TFNT del 23 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICHIESTA DI GIUDIZIO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (posizione di tesseramento calciatore Forte Daniele Antonio).

RICHIESTA DI GIUDIZIO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

(posizione di tesseramento   calciatore Forte Daniele  Antonio).

La Società Virtus Vecomp Verona s.r.l. proponeva reclamo, innanzi al Giudice Sportivo, avverso l'esito della gara tenutasi con la Arzignano Valchiampo.

La reclamante sosteneva che il  calciatore Forte Daniele Antonio non avrebbe dovuto partecipare a detta gara, attesa l'irregolarità della sua posizione.

In particolare, la Virtus Vecomp Verona s.r.l. sosteneva che:

il calciatore Forte Daniele Antonio nella stagione sportiva 2016/2017 era tesserato con la società Ravenna F.C. 1913, società che, al termine della stagione, aveva acquisito il titolo per partecipare al campionato di serie C Divisione Unica Lega Pro;

in data 4 luglio 2017, il suddetto calciatore veniva tesserato dalla società Arzignano Valchiampo;

ciò in aperta violazione dell'art. 116 NOIF che recita: Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 1O luglio il contratto da "professionista " con tutti i calciatori "non professionisti", in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 1O luglio;

difatti, la circostanza che l'art. 116 NOIF preveda una proroga sino al 1O luglio dei termini di scadenza del tesseramento per i calciatori tesserati con società ammesse al campionato di serie C, comporta che il calciatore, alla data del 4 luglio, doveva ritenersi ancora tesserato per la società Ravenna F.C. 1913, con la conseguente nullità del tesseramento effettuato in favore della Arzignano Valchiampo.

In data 26 settembre 2017, il Giudice Sportivo, letto il reclamo, ritenendo preliminare  la questione relativa al tesseramento del calciatore Forti, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti.

La società Arzignano Valchiampo depositava una propria memoria, sostenendo  la legittimità del tesseramento del calciatore Forti.

In particolare, secondo la Arzignano Valchiampo, l'art. 116 N.O.I.F. riconoscerebbe un diritto e non un obbligo delle società di tesserare i propri calciatori tra i professionisti. Nel caso di specie, come risulta anche dalle dichiarazioni depositate in atti, la società Ravenna F.C. 1913 avrebbe esercitato detto diritto solo con riferimento a due calciatori, avendo sin da subito rinunciato a tesserare il calciatore Forte Daniele Antonio per il campionato 2017/2018.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, letti gli atti, ritiene valido il tesseramento del calciatore Forte Daniele Antonio in favore della ASD Arzignano Valchiampo.

A tale conclusione si perviene tenendo conto sia dell'interpretazione letterale dell'art . 116 NOIF e sia della ratio della norma.

In particolare, dalla lettura della norma si evince che la proroga dei termini di tesseramento è riservata solo ai calciatori che vengono tesserati come professionisti per le società di appartenenza promosse in serie C.

Inoltre, ragionare diversamente, significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neo promosse in serie C di tesserarsi presso altre società sino all'11 luglio. Circostanza, questa, non contemplata da alcuna norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale pronunciandosi sulla richiesta di giudizio dichiara valido il tesseramento del calciatore Forte Daniele Antonio in favore della ASD Arzignano Valchiampo .

 

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