F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 22 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCOPPETTA SALVATORE (16.05.1986 – MATR. FIGC 3573230) PER LA SOCIETÀ TARANTO FC SRL.
RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 22 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCOPPETTA SALVATORE (16.05.1986 – MATR. FIGC 3573230) PER LA SOCIETÀ TARANTO FC SRL.
La Società USD Alto Tavoliere San Severo proponeva impugnativa innanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso l’esito della gara tenutasi in data 1/10/17, laddove si è contestato l’impiego del calciatore Scoppetta Salvatore nelle fila della FC Taranto Srl, a seguito della irregolarità del tesseramento.
Adduceva la Società reclamante che il calciatore in questione, tesserato dalla FC Taranto in data 4/7/17, lo era stato in violazione della norma ex art. 116 NOIF, laddove proveniente dalla Srl Sicula Leonzio vincitrice del Campionato Nazionale di Serie D 2016/17 e, pertanto, sussistente la proroga dei termini di scadenza del tesseramento per i calciatori tesserati con Società ammesse al campionato di serie C comporta che il calciatore, alla indicata data del 4/7/17, doveva ritenersi ancora tesserato per la Srl Sicula Leonzio, con la conseguente nullità del tesseramento effettuato in favore della FC Taranto.
In data 30/11/2017 la Corte Sportiva di Appello letti i relativi atti, ritenendo preliminare la questione relativa al tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale Federale-Sezione Tesseramenti per la pronuncia.
Di contro la FC Taranto depositava anche innanzi all’adito Tribunale Federale una propria memoria, sostenendo la legittimità del tesseramento del calciatore e, per l’effetto, dell’impiego. In particolare la Società resistente sostiene che il richiamato art. 116 NOIF riconoscerebbe il solo diritto delle Società promosse a mantenere in organico i propri tesserati, seppur con un nuovo tesseramento tra i professionisti e non, certamente, un obbligo.
Nel caso di specie, in oltre, la Srl Sicula Leonzio non ha esercitato tale diritto per non aver tesserato il giocatore per la stagione sportiva 2017/2018.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, nel valutare gli elementi forniti, ritiene che dalla lettura dell’art. 116 NOIF e dalla naturale interpretazione la ratio della norma è la proroga dei termini solo per quei calciatori che vengono tesserati come professionisti per le Società di appartenenza neopromosse in serie C; di contro una diversa interpretazione significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per Società neopromosse in serie C di non potersi tesserare presso altre Società, sino alla data del 11 luglio circostanza, quest’ultima, non contemplata dalla norma.
Tale determinazione trova conferma anche in precedenti pronunzie. Per quanto sopra e
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, procedendo sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’Appello,
ritiene valido il tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore (16.05.1986 – matr. FIGC 3573230) per la Società Taranto FC Srl.
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