F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 09 DELLA SOCIETÀ ASD PAUL MERSON C5 CONTRO IL CALCIATORE SIG. MICELLO LEONARDO – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.

RECLAMO N°. 09 DELLA SOCIETÀ ASD PAUL MERSON C5 CONTRO IL CALCIATORE SIG. MICELLO  LEONARDO – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti la ASD Paul Merson C5 avverso lo svincolo ex art. 32 bis delle NOIF a favore del calciatore Micello Leonardo, concesso dal C.R. Abruzzo.

Deduce la ricorrente che il calciatore non ha rimesso alla stessa la richiesta di svincolo, così contravvenendo all’art. 32 bis delle NOIF.

Essendo il reclamo privo della tassa di reclamo è stato chiesto alla Società di provvedere nel termine indicato.

La ASD Paul Merson C 5 a tanto non ha provveduto, così contravvenendo all’art. 33 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Paul Merson C5.

 

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