F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 15 DEL CALCIATORE SIG. RIVELLI SIMONE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO FIUMICINO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

 

RECLAMO N°. 15 DEL CALCIATORE SIG. RIVELLI SIMONE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO  FIUMICINO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

 

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Simone Rivelli, nato a Roma il 25.03.1999 matr. FIGIC 5573525, ha chiesto l’annullamento del proprio tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino, eccependo che il modulo di tesseramento n. DL5195252 non sarebbe mai stato sottoscritto dai propri genitori.

Il reclamo è stato sottoscritto anche dai genitori dell’istante, Sigg.ri Sabina Cruciani e Stefano Rivelli.

Questo Tribunale ha provveduto ad acquisire agli atti il modulo di tesseramento n. DL5195252 del calciatore Rivelli Simone.

La Società ASD SFF Atletico Fiumicino non ha trasmesso alcuna osservazione. Il reclamo è fondato e va accolto.

Sussiste, infatti, difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di tesseramento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché di quelle fornite dagli stessi ricorrenti (patente di guida e carta d’identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del modulo di tesseramento) e tale difformità non consente alcuna similitudine di grafia nella operazione di diretta comparazione. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifìa delle firme in questione con il conseguente annullamento del tesseramento del calciatore Rivelli Simone.

Il Tribunale osserva, altresì, che il modulo di tesseramento impugnato risale alla stagione sportiva 2016/2017 e che, pertanto, il ridotto lasso di tempo intercorso unitamente al fatto che la Società nulla deduce in proposito, non consente di ritenere che da parte del calciatore e/o dei suoi genitori ci sia stata acquiescenza al tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Rivelli Simone e, per l’effetto, dichiara svincolato lo stesso dalla data del 1.12.2017.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

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