F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 18 DEI SIG.RI LEONE ANGELO E BUONO TERESA ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE SIG. LEONE PIERFRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ USD CIMAPIAVE – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.

 

RECLAMO N°. 18 DEI SIG.RI LEONE ANGELO E BUONO TERESA ESERCENTI LA POTESTÀ  GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE SIG. LEONE PIERFRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ USD  CIMAPIAVE – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.

Con reclamo del 20 10 2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, i Sig.ri Angelo Leone e Teresa Buono hanno chiesto, in qualità di genitori del figlio minore Pierfrancesco Leone nato a Treviso in data 1 maggio 2000, lo svincolo dalla USD Cimapiave, con sede in Maserada sul Piave (TV), per cambiamento di residenza dell’intero nucleo familiare ex art. 111 NOIF.

Veniva prodotto certificato di residenza dal quale risulta che in data 18 luglio 2017, l’intero nucleo familiare del “giovane dilettante” Leone Pierfrancesco, si era trasferito dal Veneto alla Campania nonché idonea certificazione, attestante l’invio del odierno reclamo alla USD CIMAPIAVE, in data 24 10 2017 a mezzo raccomandata 1.

La tassa reclamo veniva regolarmente versata con bonifico bancario in data 8 11 2017.

Il Tribunale, esaminata, nella seduta del 1 dicembre 2017, la documentazione prodotta e verificata la sussistenza di tutte le condizioni imposte dalla norma precitata che prevede, per i calciatori minore di età, la possibilità di svincolo dopo che siano trascorsi soltanto 90 giorni dall’effettivo cambio di residenza in Comune di altra Regione o di altra Provincia non limitrofa, dell’intero nucleo familiare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dai Sig.ri Leone Angelo e Buono Teresa, esercenti la potestà genitoriale del calciatore minore Sig. Leone Pierfrancesco e, per l’effetto, dichiara svincolato il calciatore dalla data del 1.12.2017.

Ordina restituirsi la tassa.

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