F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 17 DEL CALCIATORE SIG. PETROZZA ALFONSO E DEI GENITORI SIG.RI PETROZZA PASQUALE E BONACCIO ANNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PONTE VILLA – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

RECLAMO N°. 17 DEL CALCIATORE SIG. PETROZZA ALFONSO E DEI GENITORI SIG.RI PETROZZA  PASQUALE E BONACCIO ANNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PONTE VILLA – RICHIESTA SVINCOLO PER  APOCRIFIA FIRMA.

Con atto datato 25/10/2017 i genitori del calciatore Alfonso Petrozza, con il ministero dell’Avv. Rossella Simone hanno adito questo Tribunale Federale al fine di ottenere lo svincolo del giovane dalla ASD Ponte Villa asserendo che entrambe le firme apposte sulla richiesta di Tesseramento o Aggiornamento posizione di Tesseramento datata 23 agosto 2016 – richiesta nella quale si evince il vincolo pluriennale per la precitata ASD - erano apocrife.

Nell’atto veniva sostenuto altresì che le sottoscrizioni dei predetti, indispensabili in quanto il giovane Alfonso Petrozza era minorenne, nel documento inviato alla F.I.G.C. per la stagione 2015/2016 risultavano apocrife.

Il reclamo veniva trattato nella riunione del 01/12/2017 nel corso della quale, assenti personalmente le parti, intervenivano i rispettivi legali ritualmente nominati.

In detta riunione, verificata la regolarità del reclamo e degli adempimenti tutti previsti dal CGS, poiché il legale della ASD Ponte Villa ha eccepito, tra l’altro la intempestività della presentazione del reclamo da parte dei ricorrenti, questo Tribunale non avendo trovato agli atti documentazione idonea a giudicare su detta circostanza (che se reale renderebbe il reclamo inammissibile senza entrare nel merito dello stesso) pronunciava ordinanza di acquisizione documentale presso il Comitato Regionale Umbria C.N.D. rinviando la trattazione alla riunione del 22/01/2018 alle ore 12.00.

Nella successiva riunione del 22/01/2018, con la presenza di entrambe i legali delle parti, ripresa la trattazione della vicenda, dato atto della documentazione prodotta dal Comitato Regionale Umbria in esecuzione della preordinata ordinanza, venivano rassegnate dai presenti le conclusioni come da verbale.

Il Tribunale, preliminarmente osserva che non è stato possibile accertare la tempestività del reclamo per carenza di documentazione sul punto e pertanto viene deciso di esaminare la vicenda nel merito.

In tale ambito ritiene essere ininfluente al fine di decidere accertare la lamentata apocrifìa delle firme dei genitori del giovane Alfonso Petrozza, minore all’epoca dei fatti e successivamente divenuto maggiorenne, alla luce della pacifica circostanza che il Petrozza ha partecipato a numerosissime gare nel corso degli anni con la ASD Ponte Villa, circostanza ben nota ai ricorrenti e non contestata né dagli stessi né dal loro legale che la ha dichiarata “pacifica”.

Alla luce di quanto sopra poiché la norma invocata dai reclamanti è sicuramente posta a tutela dei calciatori minori per la loro posizione nel caso di “abusi” nei loro confronti o delle loro famiglie, la stessa non può operare allorquando tutti, e si ripete tutti, non solo erano a conoscenza dell’avvenuto Tesseramento per la ASD Ponte Villa ma per oltre due stagioni sportive sapevano che il Petrozza regolarmente partecipava alle gare che loro stessi quantificavano essere oltre 100.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo proposto dal calciatore Sig. Petrozza Alfonso e dai genitori Sig.ri Petrozza Pasquale e Bonaccio Anna.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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