F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ US SERINO 1928 – AVVERSO IL DINIEGO DA PARTE DEL CR CAMPANIA – LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ZENZO ALESSANDRO.

RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ US SERINO 1928 – AVVERSO IL DINIEGO DA PARTE DEL CR  CAMPANIA – LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ZENZO ALESSANDRO.

La Società US Serino ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione della lista di trasferimento del calciatore Di Zenzo Alessandro, in quanto spedita in data 18 dicembre 2017 e, dunque, oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell’1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società ha sostenuto di aver consegnato le suddette liste ad un'agenzia di poste private nei termini di cui al suddetto Comunicato Ufficiale e che la data del 18 dicembre riguarderebbe esclusivamente la presa in carico da parte delle Poste Italiane del plico.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’inoltro delle suddette liste occorre far rifermento alla data di spedizione del plico raccomandato.

Nel caso di specie, la data del 15 dicembre 2017 è stata apposta, come riconosciuto dalla stessa reclamante, dall’agenzia di posta privata cui la reclamante si è rivolta.

Occorre, dunque, verificare il valore da attribuire a detta data.

Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta “data certa”. Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un “pubblico ufficiale”, carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).

Secondo la giurisprudenza, dunque, il timbro di spedizione apposto da agenzie postali private non è idoneo a conferire certezza alla data apposta.

Ne consegue che la data apposta sul plico contenente la lista di trasferimento del calciatore Di Zenzo Alessandro non può aver valore ai fini della dimostrazione della tempestività dell’inoltro della suddetta lista di trasferimento.

Di qui l’infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Serino 1928. Dispone addebitarsi la tassa.

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