F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 32 – CSI ANGRI 1983 ASD – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 107 NOIF – CALCIATORE LUSTRO FERDINANDO – 23.04.2002 – MATR. FIGC 2021370.

 

RECLAMO N°. 32 – CSI ANGRI 1983 ASD - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 107 NOIF - CALCIATORE LUSTRO FERDINANDO – 23.04.2002 – MATR. FIGC 2021370.

Con reclamo del 24 gennaio 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti la CSI Angri 1983 ASD ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Campania – L.N.D., che aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 107 NOIF del calciatore minorenne Lustro Ferdinando, in ragione della violazione del termine perentorio entro il quale sarebbe dovuta pervenire la relativa comunicazione.

Il reclamante afferma che la comunicazione, inviata per posta raccomandata, ha rispettato il termine di scadenza fissato perentoriamente al 15 dicembre 2017 e che il plico non sarebbe giunto a destinazione tempestivamente, (entro dieci giorni dalla scadenza), per cause di forza maggiore da imputarsi alle sopraggiunte festività natalizie. 

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. ha infatti motivato il rigetto - in quanto il “documento di svincolo” correttamente spedito, dalla Società reclamante, a mezzo posta raccomandata in data 15 dicembre 2017 è pervenuto in data 28 dicembre 2017 e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla chiusura del periodo prescritto dal CU FIGC n. 166/A del 26 05 2017. 

All’udienza del 22 maggio 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, questo Tribunale, ritiene preliminarmente inammissibile il reclamo, in forza del mancato pagamento della tassa che preclude l’esame nel merito.  

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSI Angri 1983 ASD. Ordina addebitarsi la tassa.

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