F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 28 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR BASILICATA – LND SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SECKA SKEIKH (05.09.1995) PER LA SOCIETÀ POL. ALTO BRADANO.

RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 28 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR BASILICATA - LND  SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SECKA SKEIKH (05.09.1995) PER LA  SOCIETÀ POL. ALTO BRADANO.

Con delibera del 16/12/2017, la Corte Sportiva D’appello Territoriale CR Basilicata, ha investito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti a norma dell’art. 30 comma 18 CGS, al fine di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Secka Sheikm.

La decisione sub iudice, trova spunto da reclami inoltrati, all’Organo di Giustizia Sportiva Territoriale, da parte di AS Melfi Srl, ASD Montescaglioso e ASD Real Senise, che contestano la regolarità del tesseramento del calciatore Secka Sheikm con la Società Polisportiva Alto Bradano, ai sensi dell’ormai riformato art. 40 quinquies comma 5 NOIF che prevedeva, per i calciatori non comunitari, il possesso di un permesso di soggiorno, con “scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento”.

La Corte Sportiva D’appello Territoriale CR Basilicata, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi delle Società AS Melfi Srl, ASD Montescaglioso e ASD Real Senise presentate rispettivamente, in data 17 novembre 2017, 17 novembre 2017 e 29 novembre 2017, in ragione di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha sospeso ai sensi dell’art. 34 bis CGS l’istaurato procedimento ed ha trasmesso gli atti a questo Tribunale, riservandosi ogni ulteriore decisione all’esito dell’odierno giudizio.

Si osserva che sono stati prodotti, a sostegno delle proprie ragioni, da parte delle Società istanti, alcuni provvedimenti che hanno sanzionato, a titolo di responsabilità oggettiva, le Società che, in violazione dell’art. 40 quinquies, hanno schierato tra le proprie fila, calciatori privi di tesseramento o con tesseramento irregolare, deferita dalla Procura Federale al Tribunale Federale Territoriale.

Con Com. Uff. 75/A del 17.10.2017 la norma contenuta nell’art. 40 quinquies, comma 5 NOIF ha subito una significativa modifica, conferendo validità ai tesseramenti dei calciatori dilettanti non comunitari “purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia”.

All’udienza del 19 febbraio 2018, il Tribunale Federale Nazionale, all’esito dell’istruttoria effettuata e sulla base della documentazione prodotta, constata la ritualità del procedimento, ritiene contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti che, la norma applicabile alla fattispecie che ci occupa è quella attualmente in vigore, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Peraltro va osservato che, gli incontri sportivi, per i quali si richiede la modifica del risultato, si sono svolti in epoca successiva alla riforma normative appena richiamata ovvero già entrata in vigore all’atto della presentazione del reclamo al Giudice Sportivo.

Inconferenti, rispetto alla vicenda che ci occupa, i provvedimenti di deferimento della Procura Federale, allegati a sostegno del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’appello c/o CR Basilicata – LND, dichiara valido il tesseramento del calciatore Secka Skeikh (05.09.1995) per la Società Pol. Alto Bradano.

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