F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OTTAVIANO – AVVERSO LA NON VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AL CR CAMPANIA – LND.

RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OTTAVIANO – AVVERSO LA NON VALIDITÀ DELLA  DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AL CR CAMPANIA – LND.

La Società ASD Virtus Ottaviano ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione della lista di trasferimento del calciatore Falco Carmine e della lista di svincolo ex art. 107 NOIF relativa ad alcuni calciatori, in quanto spedite oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell’1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Virtus Ottaviano ha sostenuto di aver consegnato le suddette liste ad un'agenzia di poste private alle ore 18.27.23 del giorno 15 dicembre 2017 e, pertanto, nei termini previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale, e che solo per un disguido sul plico non sarebbe stato apposto il timbro attestante la data e l’orario di consegna.

I plichi, poi, sarebbero stati presi in carico dalle Poste Italiane solo in data 18 dicembre 2017.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Analoga norma è prevista riguardo alle liste di svincolo ex art. 107 NOIF.

Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’inoltro delle suddette liste occorre far rifermento alla data di spedizione del plico raccomandato.

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa reclamante, sulla raccomandata inviata dalla Virtus Ottaviano al Comitato Campania l’unica data di spedizione apposta era quella delle Poste Italiane del 18 dicembre 2017 e, dunque, successiva al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale166/A.

Di qui l’infondatezza del reclamo.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche laddove si voglia dar rilievo alla tesi della reclamante, secondo la quale il plico sarebbe stato consegnato all’agenzia di poste private in data 15 dicembre 2017.

Secondo la Cassazione, difatti, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta “data certa”. Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un “pubblico ufficiale”, carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Virtus Ottaviano. Dispone addebitarsi la tassa.

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