F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 47 – BOZZA FILIPPO – 18.5.2002 – MATR. FIGC 5870879 – (CALCIATORE), BOZZA GIANNI – TURBAN PAOLA (GENITORI) – ABANO CALCIO SRL – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF.

 

RECLAMO N°. 47 – BOZZA FILIPPO – 18.5.2002 – MATR. FIGC 5870879 – (CALCIATORE), BOZZA GIANNI – TURBAN PAOLA (GENITORI) – ABANO CALCIO SRL - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF.

 Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, i Sigg.ri Gianni Bozza e Paola Turban nell’interesse del proprio figlio minore Bozza Filippo, nato a Monselice (PD) il 18.05.2002 matr. 5870879, tesserato con la Abano Calcio Srl, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle NOIF.

A sostegno di quanto richiesto, gli istanti producono copiosa documentazione tra cui il certificato di residenza e stato di famiglia del Comune dal quale si evince che il calciatore è iscritto nell'anagrafe del detto Comune dalla data del 21.11.2017.

Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 NOIF - svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L’istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore unitamente a tutto il nucleo familiare nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

La Società interessata nulla deduce.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato da Bozza Gianni e Turban Paola, relativamente al calciatore Bozza Filippo, nato il 18.5.2002 - matr. FIGC 5870879, dichiarando il calciatore svincolato dalla data odierna.

Ordina restituirsi la tassa.

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