F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 48 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.
RECLAMO N°. 48 – GUERRA EDMONDINHO JOAO – 23.12.2000 – MATR. FIGC 6693505 (CALCIATORE), GUERRA EDMONDO, DE SOUZA RENATA (GENITORI) – POL. D. VILLIMPENTESE - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.
Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i Sig.ri Guerra Edmondo e Rodriguez De Souza Renata quali genitori del minore Guerra Edmondinho Joao avverso il tesseramento a favore della Pol. D. Villimpentese per la stagione sportiva 2017/17, per non aver mai sottoscritto il tesseramento e dal documento acquisito le firme apposte in calcio al documento risultano apocrife.
Allegati al reclamo vi è anche copia dei rispettivi documenti di identità, con data antecedente all’iniziativa, quali documenti di comparazione.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.
Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante.
Pertanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, evidenzia come lo stesso non risulta inviato alla Pol. D. Villimpentese 1992, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 5 del CGS, lenendo il diritto della stessa a controdedurre rendendo, pertanto, inammissibile la richiesta.
Tanto obbliga il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a non poter valutare nel merito il reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato da Guerra Edmondo e De Souza Renata, relativamente al calciatore Guerra Edmondinho Joao, nato il 23.12.2000 – matr. FIGC 6693505.
Ordina incamerarsi la tassa.
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