F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 19/ TFNT del 22 Maggio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 54 – ASD PESCARA – DIVISIONE CALCIO A 5–LND – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO D’AUTORITÀ DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF.

RECLAMO N°. 54 – ASD PESCARA – DIVISIONE CALCIO A 5–LND - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO D’AUTORITÀ DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF.

Con reclamo del 8 maggio 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la ASD Pescara, ha impugnato la decisione della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti che, con CU n. 835, ha deliberato in data 2 maggio 2018, ex art. 110 NOIF, lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati con la Società ASD Pescara in forza del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con CU n. 754 del 6 aprile 2018.

Il reclamante nel proprio ricorso, in buona sostanza, ha affermato che la Divisione Calcio a 5 in persona del suo Presidente, non ha i poteri per emettere il provvedimento preindicato. Svolgeva inoltre domanda cautelare.

Si costituiva ritualmente la Divisione Calcio a 5 con proprie controdeduzioni, eccependo l’infondatezza del reclamo in fatto e diritto e preliminarmente sollevando eccezione di competenza dell’Organo di Giustizia adito. In punto di diritto tra l’altro osservava l’inammissibilità per carenza di interesse per violazione del rapporto di presupposizione tra atti, in ragione del quale l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale. Concludeva affermando che lo svincolo di autorità era provvedimento obbligatorio e consequenziale al precedente provvedimento del Giudice Sportivo emesso con CU n. 754 del 6 aprile 2018. 

All’udienza del 22 maggio 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, ritenuta fondata l’eccezione preliminarmente di incompetenza eccepita dalla Divisione Calcio a 5 nelle proprie controdeduzioni, declina la propria competenza sulla questione controversa poiché, in quanto priva di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara.

Ordina addebitarsi la tassa.

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