F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO 66 – ASD TEAM ALTAMURA – NOTARISTEFANO CHRISTIAN – 12.6.2000 – MATR. FIGC7052184 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF).

RECLAMO 66 – ASD TEAM ALTAMURA – NOTARISTEFANO CHRISTIAN – 12.6.2000 – MATR. FIGC7052184 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF).

Con atto del 29 maggio 2018, il Sig. Massimiliano Martelli, in qualità di Presidente della Società Sportiva “ASD Team Altamura”, proponeva reclamo avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore Notaristefano Christian, nato il 12 giugno 2000, chiedendone l’annullamento per apocrifia della sua apparente firma apposta in calce alla richiesta congiunta di svincolo per accordo.

Esponeva in fatto che l’accordo contestato portava la data del 30 agosto 2017 ed era stato depositato dal calciatore il 1/9/2017 presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., che lo aveva confermato solo il 16 aprile 2018, notificandolo alla Società il 30 aprile successivo.

Il reclamante deduceva da quanto detto la nullità dello svincolo sia per l’apocrifia della sottoscrizione apposta dal presunto Presidente della Società, sia per la tardività della conferma da parte della L.N.D.

Il calciatore depositava rituali controdeduzioni dell’11 giugno 2018, opponendosi al reclamo, sul rilievo dell’assenza di qualunque prova in ordine alla falsità della firma del legale rappresentante della Società e della regolarità formale del provvedimento di conferma dello svincolo da parte del competente Comitato Interregionale.

L’adita Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, verificava la rituale instaurazione del procedimento, acquisendo le controdeduzioni del calciatore Notaristefano, assistito legalmente dall’Avv. Mattia Grassani.

Il T.F.N. nella riunione del 30 luglio 2018, valutate le risultanze documentali in atti, ha acquisito le dichiarazioni di entrambe le parti, che avevano espressamente richiesto la rispettiva audizione; quindi ha emesso la decisione di rigetto del reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa. Infatti,  deve  preliminarmente  riconoscersi  che  la  Società   reclamante  ha  esibito  idonea documentazione della notifica di conferma dello svincolo, avvenuta in data 30 aprile 2018 e, pertanto, con il rispetto del termine di trenta giorni richiesto per l’ammissibilità e procedibilità del reclamo, depositato il 29 maggio 2018.

Nessuna prova ha invece fornito la Società ASD Altamura circa l’asserita apocrifia della firma del Presidente, stante l’assenza di qualsiasi scrittura di comparazione. D’altro canto il modulo contenente lo svincolo per accordo presenta la firme di tutte le parti, comprese quelle dei genitori del calciatore, all’epoca minorenne, ed il timbro circolare della Società ASD Altamura. É vero che la firma del Presidente è rappresentata da una sigla, senza nome e cognome leggibili, ma come detto, in assenza di altre firme di comparazione, non vi è motivo di ritenere che tale sottoscrizione sia apocrifa.

Va anche detto che è assolutamente priva di fondamento l’altra eccezione di nullità del provvedimento di conferma dello svincolo, per il tempo trascorso tra il deposito dell’accordo ed il provvedimento di conferma (e notifica) da parte del Comitato Interregionale. Invero l’art. 108 NOIF prevede il termine perentorio di gg. venti per il deposito (a pena di nullità), ma non indica termini perentori per la ratifica dello svincolo da parte degli organi federali competenti, ma solo “i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, che nel caso in esame sono stati rispettati (e non contestati). Per quanto detto il reclamo appare infondato nel merito e come tale deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Team Altamura. Ordina addebitarsi la tassa.

 

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