F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 11 – C.R. LIGURIA – LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART.109 NOIF DEL CALCIATORE MANFREDI DAVIDE – MATR. FIGC N. 4771123 – 19.04.1997).

RECLAMO 11 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART.109 NOIF DEL CALCIATORE MANFREDI DAVIDE - MATR. FIGC N. 4771123 – 19.04.1997).

Con comunicazione del 18 luglio 2018 il C.R. Liguria – LND trasmetteva “per la disamina del caso” al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il ricorso presentato dal Sig. Davide Manfredi (matr. F.I.G.C. 4771123 19.04.1997) al fine di ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF dalla ASD Cairese Calcio 1919.

A sostegno di quanto richiesto, l’istante ha dedotto di non essere stato mai convocato per partecipare a gare di campionato.

La Società si è opposta alla concessione dello svincolo affermando che l’atleta non aveva provveduto a rinnovare il proprio certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica scaduto il 26.08.2016 nonostante i due inviti a presentarsi presso lo Studio medico di fiducia della Società al fine di rinnovare il detto certificato.

Esaminati gli atti, il Tribunale ritiene l’istanza di svincolo meritevole di accoglimento.

Infatti, i due inviti a svolgere le visite mediche risultano essere stati inviati il 16.03.2018 e il 10.04.2018 ed appaiono strumentali a mantenere il vincolo di tesseramento.

Ricordiamo che l’art. 109 NOIF prescrive che l’atleta deva essere a disposizione della Società entro il 30 novembre di ogni anno sportivo e che un atleta non può svolgere attività agonistica (allenamenti e partite) in assenza della prescritta autorizzazione medica (art. 43 NOIF).

Nel nostro caso, il certificato medico del Sig. Manfredi risulta essere scaduto il 26.08.2016 e, pertanto, lo Società si sarebbe dovuta premurare di invitare il calciatore a presentare il certificato di idoneità prima del 30 novembre.

Vale il caso osservare che il superiore ragionamento varrebbe anche nel caso in cui il certificato medico fosse scaduto nel 2017 e non nel 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara lo svincolo del calciatore Manfredi Davide - matr. FIGC n. 4771123 – 19.04.1997 – dalla Società ASD Cairese Calcio 1919, con decorrenza dalla data odierna.

 

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