F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 12 – C.R. LIGURIA – LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO DELLA CALCIATRICE RATTA AURORA – MATR. FIGC N. 2360521 – 24.04.2000).

RECLAMO 12 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO DELLA CALCIATRICE RATTA AURORA - MATR. FIGC N. 2360521 – 24.04.2000).

Con atto del 14 maggio 2018, la calciatrice Aurora Ratta presentava alla Società ASD Spezia Calcio Femminile richiesta di svincolo ex art.109 NOIF, non avendo preso parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma.

A fondamento della propria richiesta, la calciatrice lamentava che la Società aveva omesso di richiederle il deposito della certificazione di idoneità sportiva, nonostante la stessa fosse scaduta in data 20 settembre 2017.

Avverso la richiesta di svincolo proponeva opposizione la ASD Spezia Calcio Femminile.

A dir dell’opponente la richiesta doveva ritenersi preliminarmente inammissibile e comunque infondata.

In particolare, secondo la Società, l’inammissibilità derivava dalla circostanza che la richiesta di svincolo non era stata fatta nei termini previsti dall’art. 109 NOIF, dal momento che, allorquando la stessa era stata inoltrata, era ancora in corso la Coppa Italia di categoria.

Per ciò che concerne il merito, l’opponente deduceva di aver regolarmente convocato la calciatrice alle gare di campionato nonché alle visite mediche prescritte, ma che a tali inviti la calciatrice non aveva risposto.

Sulla vicenda il C.R. Liguria LND provvedeva ad inoltrare richiesta di giudizio al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti.

Il Tribunale, letti gli atti di causa, ritiene valida e legittima la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF della calciatrice Aurora Ratta.

L’art. 109  NOIF così  recita: Il  calciatore “non professionista”  e “giovane  dilettante” il  quale, tesserato ed a disposizione della Società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società.

Secondo tale norma, dunque, presupposti per ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF sono:

- Il calciatore deve, entro il 30 novembre della relativa stagione sportiva, essere tesserato ed a disposizione della Società;

- Non deve aver preso parte ad almeno 4 gare.

Tale svincolo, tuttavia, non può essere concesso allorquando il calciatore non abbia presentato la certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società.

Nel caso di specie, la calciatrice Aurora Ratta, al 30 novembre 2017, non poteva ritenersi a disposizione della Società, così come richiesto dall’art. 109.

Dagli atti di causa, difatti, emerge che la certificazione di idoneità sportiva della stessa calciatrice era scaduta in data 20 settembre 2017. Emerge, altresì, che la Società, entro la suddetta data del 30 novembre 2017 non ha mai provveduto a richiedere alla calciatrice la nuova certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La Società, invero, ha richiesto alla calciatrice detta documentazione solo in data 18 aprile 2018.  È evidente, dunque, che, mancando al 30 novembre 2017 il certificato di idoneità sportiva, la calciatrice non era a disposizione della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara lo svincolo della calciatrice Ratta Aurora - matr. FIGC n. 2360521 – 24.04.2000 – dalla Società ASD Spezia Calcio Femminile, con decorrenza dalla data odierna.

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