F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 14 – BARTILOTTI FRANCESCO (CALCIATORE – MATR. FIGC 6736329 – 7.11.1996) – ASD REAL DEM CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

RECLAMO 14 – BARTILOTTI FRANCESCO (CALCIATORE – MATR. FIGC 6736329 – 7.11.1996) – ASD REAL DEM CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Con reclamo del 30 agosto 2018, il Sig. Bartilotti Francesco, adisce questo Tribunale al fine di ottenere lo svincolo dalla ASD Real Dem Calcio A 5, per aver cambiato la propria residenza da oltre un anno in provincia o regione non limitrofa a quella in cui ha la sede la precitata associazione sportiva ex art. 111 NOIF.

Il reclamante a sostegno della propria pretesa, produce idonei certificati di residenza che attestano il trasferimento dello stesso dal Comune di Trecchina in Provincia di Potenza a quello di Sedriano in Provincia di Milano, a far data dal 25 agosto 2017.

La ASD Real Dem Calcio A 5, ritualmente avvisata con notifica a mezzo pec del reclamo, in data 31 agosto 2018, per la quale viene prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, non si costituisce. All’udienza del 29 ottobre 2018, esaminati gli atti e i documenti depositati, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, verificata la sussistenza e la regolarità delle condizioni previste dalla norma richiamata, che consente lo svincolo del calciatore che trasferisce la propria residenza in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente “quando sia trascorso un anno dell’effettivo cambio di residenza”, ascoltato il difensore del calciatore che si riporta al proprio reclamo, che appare fondato e come tale deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Bartilotti Francesco – matr. FIGC n. 6736329 – 7.11.1996 e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla Società ASD Real Dem Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

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