F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 16 – MRAK SIMONE (CALCIATORE – MATR. FIGC N. 5615224 – 24.8.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

RECLAMO 16 – MRAK SIMONE (CALCIATORE – MATR. FIGC N. 5615224 - 24.8.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la Sig.ra Carelli Alessia in qualità di genitore del minore Mrak Simone, lamentando la nullità del tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18, per non aver sottoscritto il tesseramento, denunciando che il documento reca una firma apocrifa; allegato vi è anche copia del documento di identità rilasciato in data antecedente al reclamo, per la necessaria comparazione.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante.

La Società sportiva nei termini di legge presenta proprie ampie controdeduzioni.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lazio - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che, effettivamente, la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal ricorso.

Di contro risulta che il calciatore, tesserato a favore della medesima Società sin dalla stagione sportiva 2016/2017, ha partecipato all’attività agonistica dell’anno calcistico in corso, partecipando a gare ufficiali.

Tale partecipazione, così come rappresentato anche dalla Società sportiva, costituisce un comportamento concludente dimostrativo del calciatore che, indipendentemente dalla regolarità formale  del  tesseramento,  ha  posto  in  essere  una  specifica  volontà  costitutiva,  laddove  la partecipazione con la squadra ad eventi sportivi di riferimento, pur non costituendo direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, presuppone e realizza una volontà e, così, indirettamente la manifesta.

Non si ritiene di accogliere il reclamo e si conferma il vincolo a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Mrak Simone – matr. FIGC n. 5615224 - 24.8.2001 e, per l’effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

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