F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 19 – ASD CALCETTO AVEZZANO – BAJOURI MEHDI / ASD ORIONE AVEZZANO C5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BAJOURI MEHDI – 17.8.1991 – MATR. FIGC 5602369 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ORIONE AVEZZANO C5).
RECLAMO 19 – ASD CALCETTO AVEZZANO – BAJOURI MEHDI / ASD ORIONE AVEZZANO C5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BAJOURI MEHDI – 17.8.1991 – MATR. FIGC 5602369 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ORIONE AVEZZANO C5).
Con atto del 03 ottobre 2018 a firma del Presidente, la Società ASD Calcetto Avezzano proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Abruzzo, notificato il 05 settembre 2018, con cui era stata respinta la richiesta di tesseramento del calciatore Bajouri Mehdi sul presupposto che quest’ultimo avesse in precedenza firmata altra richiesta di tesseramento in favore della Società ASD Orione Avezzano, già regolarmente registrata.
Il reclamo veniva ritualmente comunicato a tutti i contro interessati e la Società ASD Orione Avezzano trasmetteva la sue controdeduzioni, eccependo la tardività del reclamo, l’inammissibilità dello stesso (perché sottoscritto dal Presidente oggetto d’inibizione) e comunque l’infondatezza di merito.
La segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, registrato il reclamo, chiedeva la trasmissione di ogni documento utile al Comitato Regionale Abruzzo.
Alla riunione fissata dal Tribunale Federale è comparso per la Società reclamante il Sig. Cosimo Giovanni, dichiaratosi “delegato dal Vice Presidente della ASD Calcetto Avezzano”, senza tuttavia produrre alcun atto scritto attestante la delega. Come si può dedurre dagli atti, e specificatamente dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 06 aprile 2017 il “delegato” anzidetto è da identificarsi con colui che ricopriva la carica di Presidente della Società ma che era stato sanzionato con “l’inibizione” fino al febbraio 2020. Contestatogli che in calce al reclamo risultava apposta una firma illeggibile sulla carica “Il Presidente”, costui ha affermato che la sottoscrizione era da attribuirsi alla Vice Presidente Guglielmi Manuela, la quale aveva agito in sostituzione del Presidente, barrando con un tratto di penna trasversale la scritta “Il Presidente”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che, stante l’assenza del nome e cognome in calce alla sottoscrizione del reclamo in uno con l’assoluta illeggibilità della firma apposta, non è possibile identificare con certezza la persona che ha inoltrato l’atto impugnativo ex art. 30 comma 18 lett.a) del CGS, oggi in esame. Da ciò discende inevitabilmente l’inammissibilità di tale reclamo, ancor prima che si possa scendere all’esame di merito delle doglianze esposte.
Per completezza di motivazione, va detto che, in ogni caso, nessuna delle firme depositate dalla Società Calcetto Avezzano e contenute nel foglio di censimento, acquisito d’ufficio dal Tribunale e trasmesso telematicamente dal Comitato Regionale Abruzzo LND, può essere identificata con quella apposta al foglio n. 5 del reclamo.
Ne consegue che, come già detto, il reclamo in questione è privo del principale requisito di validità, quello della legittimazione del sottoscrittore ad agire in nome e per conto della Società che ha adito l’organo di Giustizia Federale.
Si ritiene doveroso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Calcetto Avezzano e dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
Dispone addebitarsi la tassa.
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