F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 25 – ALESSANDRI LEONARDO – 20.5.2003 – MATR. FIGC 6866482 – CALCIATORE MINORE – TRAVAGLI TANIA – (MADRE – UNICO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ) – US SPORTING ARNO ASD – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF).
RECLAMO 25 – ALESSANDRI LEONARDO – 20.5.2003 – MATR. FIGC 6866482 – CALCIATORE MINORE - TRAVAGLI TANIA – (MADRE – UNICO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ) – US SPORTING ARNO ASD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF).
Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la Sig.ra Tania Travagli, quale unico genitore esercente la potestà genitoriale, nell’interesse del proprio figlio minore Alessandri Leonardo, nato a Figline Valdarno (FI) il 20.05.2003 matr. 6866482, tesserato con la US Sporting Arno ASD, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle NOIF.
A sostegno di quanto richiesto, l’istante ha depositato il certificato storico di residenza del Comune di Siracusa dal quale si evince che il nucleo familiare del calciatore è iscritto all'anagrafe del detto Comune in data 10.07.2018.
La Società ha resistito con memoria nella quale ha affermato che il cambio di residenza dell’atleta non sarebbe effettivo e che il calciatore continuerebbe a vivere in Scandicci (FI) dove frequenterebbe anche la scuola.
Le circostanze affermate dalla Società trovano conferma nelle repliche alla memoria della Società depositate dalla sig.ra Travagli in data 13.11.2018, nelle quali l’istante conferma che, a causa della difficoltà di individuare un istituto scolastico che consenta all’Alessandri di continuare nell’indirizzo di studi intrapreso, lo stesso calciatore risulta tuttora risiedere di fatto con i nonni in Scandicci.
Vale il caso osservare che l’istanza di svincolo ex art. 111 NOIF potrà comunque essere reiterata una volta reso effettivo il trasferimento di residenza a Siracusa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
respinge il reclamo presentato da Alessandri Leonardo – 20.5.2003 – matr. FIGC 6866482 – calciatore minore, e da Travagli Tania – (madre – unico genitore esercente la patria potestà). Dispone incamerarsi la tassa.
Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata
Pubblicato in Roma il 17 gennaio 2019.
Il Segretario Federale Il Presidente della F.I.G.C.
Antonio Di Sebastiano Gabriele Gravina
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