F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 23 – ASD OSPEDALETTI CALCIO – FC VADO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. ACGS–RICORSO AVVERSOLADETERMINAZIONE DELL’UFFICIOTESSERAMENTODELCRLIGURIA, CIRCA LA DATA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FOFANA SOULEYMANE – 1.2.2003 – MATR. FIGC 3189738).

RECLAMO 23 – ASD OSPEDALETTI CALCIO – FC VADO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. ACGS–RICORSO AVVERSOLADETERMINAZIONE DELL’UFFICIOTESSERAMENTODELCRLIGURIA, CIRCA LA DATA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FOFANA SOULEYMANE – 1.2.2003 – MATR.        FIGC 3189738).

Con atto del 23 ottobre 2018, la Società ASD Ospedaletti Calcio, in persona del Presidente pro- tempore e con l’assistenza legale degli Avv.ti Pezzini e Gallese, proponeva reclamo avverso il provvedimento dell’Ufficio tesseramento del Com. Reg. Liguria, con cui era stato accolto e registrato il tesseramento in suo favore del calciatore Fofana Souleymane, nato il 01/02/2003 (matr. FIGC 3189738) a far data dal 26 settembre 2018, mentre a detta della reclamante il relativo modulo era stato inviato e dematerializzato a firma elettronica, con tutti i documenti necessari, in data 20 settembre 2018. Pertanto, la Società ASDE Ospedaletti Calcio chiedeva la retrodatazione del tesseramento nei termini anzidetti.

L’adita Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, verificata la rituale instaurazione del procedimento, nella riunione del 26 novembre 2018, pronunciava formale ordinanza, con cui dava mandato alla segreteria per acquisire presso il C.R. Liguria la documentazione che era stata allegata alla richiesta di tesseramento del 20.09.18 e la documentazione integrativa inviata il successivo 26 settembre. Tale richiesta veniva esaurientemente accolta e quindi il Tribunale ha emesso la decisione di accoglimento del reclamo, con restituzione della relativa tassa.

Infatti, come si evince anche dalla nota dell’08 gennaio 2019 trasmessa dal Comitato Regionale Liguria, la richiesta di tesseramento o aggiornamento di posizione del calciatore Fofana in favore della ASD Ospedaletti è stata depositata il 20 settembre 2018 mentre i documenti elencati nei numeri da 2 a 5 della nota in esame sono stati inviati il successivo 26 settembre. Occorre però tener presente che il calciatore Fofana Souleymane era già stato tesserato per la medesima Società nella precedente stagione sportiva 2017/2018 a seguito della presentazione di tutti i documenti prescritti dalle norme vigenti.

L’art. 40 comma 12 della Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017) prevede e consente il tesseramento dei “minori di cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano”.

Dal documento a carte 41 si evince che il calciatore aveva già prodotto i documenti necessari al tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018 e, tra essi, era compreso anche il certificato di iscrizione e frequenza dell’Istituto Comprensivo “A. Doria” di Vallecrosia (IM) riguardante sia l’anno scolastico 2016/17 sia l’anno 2017/18 (in data 4/4/2018). Quindi il certificato di frequenza per l’anno 2018/19 trasmesso il 26 settembre 2018 è da ritenersi un documento “ultroneo” rispetto ai documenti già in possesso della FIGC, che avevano legittimato il tesseramento per la trascorsa stagione sportiva.

Se ne deve concludere che la decorrenza del tesseramento per la stagione in corso può individuarsi nella data del 20 settembre 2018, come sostenuto dalla Società reclamante.

Per quanto detto il reclamo appare fondato nel merito e come tale deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Ospedaletti Calcio e, per l’effetto, determina la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Fofana Souleymane - n. 1.2.2003 – matr. FIGC 3189738 dal 20.9.2018 per la s.s. 2018-2019.

Nulla per la tassa.

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