F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 2 aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 22 – ASD SPORTING BROCCOSTELLA – ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANCELLI LORENZO – 27.8.1992 – MATR. FIGC 4130778 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA).

RECLAMO 22 – ASD SPORTING BROCCOSTELLA – ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA - (RICORSO EX            ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANCELLI LORENZO – 27.8.1992 – MATR. FIGC 4130778 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ         ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA).

Con ricorso proposto in data 16.10.18 la società Broccostella ha chiesto di ritenersi nullo in quanto mai sottoscritto il tesseramento del calciatore Cancelli Lorenzo in favore della società ASD Football Citta di Sora chiedendo altresì di ritenere valido, in quanto unico sottoscritto, il tesseramento sottoscritto con la società reclamante. Lamenta la reclamante di avere appreso a seguito del provvedimento reso dal Giudice Sportivo il quale avrebbe comminato la punizione sportiva della sconfitta per 3 a 0 perché la reclamante avrebbe schierato il citato calciatore Cancelli durante la partita ASD Broccostella – Esperia, valevole per la prima giornata di campionato girone L seconda categoria laziale. Va nel merito evidenziato che la società reclamante a sostegno della propria tesi deposita delle scritture di comparazione relative alla firma del calciatore.

Rileva però che successivamente al deposito del ricorso ed in corso di giudizio la posizione del calciatore è cambiata ed infatti quest’ultimo risulta essere stato tesserato a titolo definitivo per la società reclamante a fare data dal 6.12.2018. Tale circostanza per altro non contestata da nessuna delle parti ha determinato pertanto la cessazione della materia del contendere.

I fatti dedotti e le successive circostanze motivano sia il provvedimento di definitivo addebito della tassa di reclamo che la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara cessata la materia del contendere per effetto del successivo tesseramento  del calciatore Cancelli Lorenzo - n. 27.8.1992 – matr. FIGC 4130778 in favore della stessa società ricorrente.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 del CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa.

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