F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) 42 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C/O CR PUGLIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE SCISCIOLO FRANCESCO (N. 7.4.1993 – MATR. FIGC 4457513) PER LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA FIVE BITONTO.

42 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C/O CR PUGLIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE SCISCIOLO FRANCESCO (N. 7.4.1993 – MATR. FIGC 4457513) PER LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA FIVE BITONTO.

Con atto del 21 gennaio 2019, la società ASD Futsal Brindisi proponeva, innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della LND, reclamo avverso il risultato della gara del 19 gennaio 2019 tra la Futsal Brindisi e la Polisportiva Five Bitonto, che si era conclusa con la vittoria di quest’ultima per 7 a 2.

A fondamento del reclamo, la Futsal Brindisi lamentava la posizione irregolare del calciatore, tesserato per la Polisportiva Five Bitonto, Francesco De Scisciolo.

In particolare, la reclamante sosteneva che:

- nella stagione sportiva 2017-2018, il calciatore Francesco De Scisciolo si era trasferito dalla società Aquile Molfetta alla società ESCH US, militante nel campionato lussemburghese;

- in data 16 agosto 2018 e, dunque, nella stagione sportiva 2018-2019, il calciatore rientrava in Italia per essere tesserato, nuovamente, per la società Aquile Molfetta;

- dopo pochi giorni e, precisamente, il 28 agosto 2018, il calciatore De Scisciolo veniva trasferito dalla la società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto;

- tale ultimo tesseramento doveva ritenersi illegittimo in quanto attuato in violazione dell’art. 40 quater NOIF.

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo, con delibera del 29 gennaio 2019, sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, affinché, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. B CGS, valutasse la regolarità del tesseramento del calciatore Francesco De Scisciolo in favore della Polisportiva Five Bitonto.

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti, ritiene illegittimo il trasferimento del calciatore De Scisciolo Francesco dalla società Aquile Molfetta alla società Polisportiva Five Bitonto.

L’art. 40 quater NOIF, intitolato, “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”, al secondo comma stabilisce che “I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di  un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”.

Secondo tale norma, dunque, i calciatori non professionisti residenti in Italia, una volta trasferitisi all’estero, possono, dalla stagione successiva, ritrasferirsi in Italia, a condizione che tale ritrasferimento avvenga in favore della società presso la quale erano tesserati prima del trasferimento  all’estero.

La norma, poi, pone un’ulteriore condizione.

L’ultima parte della norma stabilisce, difatti, che “Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”.

Ciò significa che il calciatore non professionista, residente in Italia e proveniente dall’estero, una volta che è rientrato in Italia presso la società alla quale apparteneva prima del trasferimento all’estero, potrà trasferirsi presso qualunque altra società solo dalla stagione sportiva successiva a quella del suo rientro in Italia.

Nel caso di specie, il calciatore De Scisciolo Francesco, dopo aver giocato nel campionato estero per la stagione sportiva 2017-2018, è rientrato in Italia nella stagione successiva, per essere tesserato per la società Aquile Molfetta, così come prevede l’art. 40 quater NOIF.

Tuttavia, una volta tesseratosi per la società Aquile Molfetta, il calciatore, invece di attendere la stagione successiva al rientro in Italia, come stabilisce l’art. 40 quater NOIF, dopo pochi giorni si è tesserato per la Polisportiva Five Bitonto.

Il trasferimento del calciatore De Scisciolo dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, poiché attuato in violazione di quanto disposto dall’art. 40 quater NOIF non può essere ritenuto  legittimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Puglia – LND, in applicazione dell’art. 40 quater, comma 2, primo capoverso NOIF, dichiara illegittimo il trasferimento del calciatore De Scisciolo Francesco – n. 7.4.1993 - matr. FIGC 4457513 dalla società Aquile Molfetta alla società Polisportiva Five Bitonto.

 

 

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti

Avv. Andrea Annunziata

 

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2019.

 

Il Segretario Federale                                             Il Presidente della F.I.G.C.

Antonio Di Sebastiano                                               Gabriele Gravina

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