F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 aprile 2019 (dispositivo) 45 – PARADISONE DANIELE (CALCIATORE – N. 2.5.1997 – MATR. FIGC 5095320) CONTRO ASD SAN NICOLA CALCIO 2009 (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).
45 – PARADISONE DANIELE (CALCIATORE - N. 2.5.1997 – MATR. FIGC 5095320) CONTRO ASD SAN NICOLA CALCIO 2009 (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).
Con atto del 23 febbraio 2019, il calciatore Paradisone Daniele ha proposto rituale reclamo avverso il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla Società ASD San Nicola Calcio 2009, da lui inoltrata alla L.N.D. – Comitato Regionale Campania il 24 dicembre 2018, esponendo che il predetto Comitato aveva respinto l’istanza di svincolo, con la duplice ed ambigua motivazione “che il calciatore risultava già svincolato” (il 15.02.19) e che la richiesta era “in contrasto con l’art. 109 comma 2 NOIF” ( 21.02.2019).
Il reclamante esponeva in fatto che il presunto ostacolo di un preesistente svincolo era frutto di un “grossolano errore di fatto”, come riconosciuto implicitamente dallo stesso Comitato con la seconda motivazione del rigetto, riguardante l’asserito “contrasto” con l’art. 109 NOIF.
Peraltro la Società calcistica di appartenenza, benché tempestivamente messa a conoscenza della richiesta di svincolo, come previsto dal comma 2 dell’art. 109, non aveva proposto alcuna opposizione. Pertanto, il calciatore concludeva chiedendo che venisse dichiarato valido e sussistente lo svincolo, a decorrere dalla data di proposizione del reclamo. La Società di appartenenza non si è costituita nel presente procedimento. Nella riunione del 4 aprile scorso è comparso il solo procuratore legale, che rappresentava il calciatore Paradisone, insistendo nell’accoglimento del reclamo.
Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF in ordine all’invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell’allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell’art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (“entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine iniziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreto e secondo ragionevolezza ,caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 novembre”, quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. E’ altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso: quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell’opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo , nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.
Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.
Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in esame, per cui il reclamo appare fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso del calciatore Paradisone Daniele (n. 2.5.1997 – matr. FIGC 5095320) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla ASD San Nicola Calcio 2009 e, per l’effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;
Manda al C.R. Campania – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all’art. 109, comma 5 NOIF. Dispone restituirsi la tassa.
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