F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 31 maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.20/FTN del 23 aprile 2019 (dispositivo) 50 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BRIOSCHI MICHAEL (N. 5.8.1996 – MATR. FIGC 4611605) PER LA SOCIETÀ ASD OSAL NOVATE.

50 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BRIOSCHI MICHAEL (N. 5.8.1996 – MATR. FIGC 4611605) PER LA SOCIETÀ ASD OSAL NOVATE.

Con comunicazione del 18 aprile 2019, inoltrata a mezzo pec, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano, avv. Fabio Daniele Davanzo, ha investito Questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti a norma dell’art. 30 comma 18 CGS, al fine di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Brioschi Michael.

La decisione sub iudice, trova spunto da ricorso inoltrato, all’Organo di Giustizia Sportiva Territoriale, da parte della ASD Novatese, che contestato la regolarità del tesseramento del calciatore Brioschi Michael con la Osal Novate ASD, ai sensi dell’art. 40 comma 1 NOIF (Limitazioni del tesseramento calciatori), che sancisce, il divieto per allenatori ed arbitri di tesserarsi successivamente, quali calciatori.

Il Giudice Sportivo, nella Richiesta di Giudizio in esame, sottolinea l’urgenza della decisione di Questo Tribunale in ragione della non intervenuta omologazione del risultato della competizione sportiva tra la società ASD Osal Novate e la ASD Novatese, svoltasi in data 16 aprile 2019, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone Q, alla quale il calciatore in epigrafe ha preso parte. Precisa, il Giudice Sportivo che, il campionato precitato terminerà il 28 aprile 2019 e la società ASD Novatese ha “interesse di classifica”. Ha quindi trasmesso gli atti a Questo Tribunale, riservandosi ogni ulteriore decisione all’esito dell’odierno giudizio.

All’udienza del 23 aprile 2019, il Tribunale Federale Nazionale, all’esito dell’istruttoria effettuata e sulla base della documentazione prodotta, constata la ritualità del procedimento, osserva che la norma richiamata (art. 40 co. 1 NOIF) che contiene il divieto per allenatori ed arbitri di tesserarsi come calciatori, non ha come unica ratio quella di opporsi all’elusione delle norme che disciplinano gli svincoli dei calciatori dilettanti e comunque il divieto in essa è tassativamente espresso salvo deroghe specifiche che nel caso di specie non emergono. Peraltro, il calciatore, in ragione di quanto dichiarato e documentato dalla Società reclamante, avrebbe arbitrato nella stessa stagione l’incontro Novatese – Ador Bollate, svoltosi in data 7 ottobre 2018, valevole per la quinta giornata dello stesso campionato (gir. Q), determinando un palese conflitto di interessi. L’AIA da parte Sua, puntualmente, con comunicazione del 18 aprile 2019, certifica che il signor Brioschi Michael nato il 5 agosto 1996, è stato Loro associato dal 11 aprile 2017 al 24 dicembre 2018, data in cui avrebbe spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano c/o CR Lombardia – LND, dichiara nullo e privo di effetti ab origine il tesseramento del calciatore Brioschi Michael (n. 5.8.1996 – matr. FIGC 4611605) per la società ASD Osal Novate.

 

 

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti

Avv. Fabio Sarandrea

 

Pubblicato in Roma il 31 maggio 2019.

 

Il Segretario Federale                                             Il Presidente della F.I.G.C.

Antonio Di Sebastiano                                              Gabriele Gravina

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