F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 27 giugno 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.23/FTN del 3 giugno 2019 (dispositivo) 43 – MARTINA TONIOLO (CALCIATRICE – N. 2.10.2001 – MATR. FIGC 6681873) E TONIOLO STEFANO / POZZATI MONICA (GENITORI) CONTRO ACF TORINO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS E 30 CGS CONI – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF E IL TESSERAMENTO PLURIENNALE).

43 – MARTINA TONIOLO (CALCIATRICE - N. 2.10.2001 – MATR. FIGC 6681873) E TONIOLO STEFANO / POZZATI MONICA (GENITORI) CONTRO ACF TORINO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS E 30 CGS CONI – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF E IL TESSERAMENTO PLURIENNALE).

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i sig.ri Toniolo Stefano e Pozzati Monica, quali genitori della calciatrice minorenne Toniolo Martina, dolendosi del mancato svincolo della ragazza ex art. 108 NOIF dal Torino Calcio Femminile AFC e, soprattutto, per non aver mai sottoscritto il tesseramento pluriennale per la stagione 2016/17 con la menzionata società sportiva, chiedendone l’annullamento.

Dalla lettura del ricorso si desume che i reclamanti, cui è nota l’egida della Lega Nazionale Dilettanti cui soggiace il  calcio femminile, non fanno mistero della conoscenza del vincolo pluriennale che avrebbero dovuto sottoscrivere per la stagione sportiva su indicata ma, proprio per l’eccessivo e prolungato impegno della figlia a favore della medesima  società sportiva, manifestano, con tale atto, la loro contrarietà; di fatto, acquisito il contestato tesseramento, hanno rilevato e denunciato l’apocrifia delle firme, chiedendone l’annullamento.

Avverso tale rappresentazione dei fatti si è costituito il Torino Calcio Femminile AFC che ha, in sostanza, contestato la rappresentazione così come proposta dai reclamanti ma, soprattutto, l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per palese violazione dell’art. 30 comma 18 del Codice di Giustizia Sportivo, essendo decorso il termine per l’impugnativa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha rilevato la regolarità amministrativa dell’atto pervenuto ma ha ritenuto di dover far obbligo di integrare il contraddittorio anche nei confronti della FC Juventus Spa, cui la calciatrice era stata girata in prestito per le due successive stagioni sportive, quale soggetto cointeressato alla decisione.

Integratosi  ritualmente  il  contraddittorio  tra tutte  le  parti  ritenute  come  interessate  e  necessarie il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha verificato gli elementi in fatto ed in diritto  a  sostegno delle rispettive tesi.

Orbene nella rappresentazione dei fatti così come argomentati dai ricorrenti si ha la convinzione di come gli stessi, anche se non tecnici della materia, abbiano sufficiente conoscenza delle Norme Federali, tanto da manifestare l’assoluta convinzione del diniego da prestare avverso qualsiasi forma di vincolo pluriennale; di contro vi è la conoscenza ed accettazione, ad opera dei ricorrenti, del vincolo a favore della FC Juventus Spa, seppure in prestito, laddove non poteva non essere noto, sin dalla stagione 2016/17, del vincolo pluriennale assunto a favore della società cedente, proprio per la formale e rituale formazione del successivo e relativo tesseramento, per il prestito. Quanto sopra, ritiene il Tribunale adito come, in ogni caso, sia assorbito dalla valida eccezione di inammissibilità così come rappresentata dal AFC Torino Calcio Femminile, ex art. 30, comma 18 CGS, dal momento che la conoscenza del tesseramento impugnato e disconosciuto dai ricorrenti debba essere ricondotto al mese di settembre 2017, laddove la data di invio del reclamo è quella del 13/2/19.

Appare, pertanto, senza ombra di dubbio, come sia ampiamente decorso il termine di giorni trenta indicati dalla norna e come la stessa, per consolidato orientamento del Tribunale adito, debba essere considerato come termine perentorio dal quale, in via ordinaria, non è possibile derogare. Per quanto sopra il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ritiene di rigettare il reclamo proposto e,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla calciatrice Martina Toniolo (n. 2.10.2001 – matr. FIGC 6681873) e dai genitori Toniolo Stefano e Pozzati Monica.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti  di  competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

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