F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO 71 – MORABITO FEDERICO MARIA (CALCIATORE – 5.03.2002 – MATR. FIGC 6579414) – MORABITO ERMANDO – VITTONI SIMONA (GENITORI) – ROZZANO CALCIO SRL SSSD – VARESE CALCIO SSSD ARL – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF).

RECLAMO 71 – MORABITO FEDERICO MARIA (CALCIATORE – 5.03.2002 – MATR. FIGC 6579414) –  MORABITO ERMANDO – VITTONI SIMONA (GENITORI) – ROZZANO CALCIO SRL SSSD – VARESE CALCIO SSSD ARL - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF).

Con reclamo del 27 giugno 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione tesseramenti i Sig.ri Morabito Ermanno e Vittoni Simona in qualità di genitori del calciatore minorenne Morabito Federico, hanno impugnato la decisione del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti che non ha disposto lo svincolo ex art. 108 NOIF dalla Rozzano Calcio srl del calciatore precitato.

I reclamanti sostengono infatti di aver stipulato con la Società Rozzano Calcio srl un accordo di svincolo del calciatore minorenne Morabito Federico Maria al termine della stagione sportiva 2017 2018. I reclamanti producono unitamente al reclamo, il suddetto accordo sottoscritto ritualmente da tutte le parti in data del 15 novembre 2017 ed in ragione del quale chiedono che questo Tribunale disponga lo svincolo.

All’udienza del 30 luglio 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, constatata la mancata costituzione della Rozzano Calcio Srl, rileva in punto di diritto che, l’art. 108 NOIF dispone che l’accordo di svincolo stipulato tra la Società ed il calciatore dilettante o chi ne fa le veci, deve essere inoltrato a pena di nullità, al Comitato Regionale competente della Lega Nazionale Dilettanti, in questo caso quello della Lombardia, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di stipulazione. Nella odierna fattispecie risulta invece che l’accordo di svincolo di cui è causa, non è stato inoltrato al Comitato Regionale Lombardia ne dalla Società Rozzano Calcio srl ne dagli odierni reclamanti, genitori del calciatore Morabito Federico Maria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dal Sig. Morabito Federico Maria e dai genitori Signori Morabito Ermando e Vittoni Simona.

Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it