F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 16 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/FTN del 03 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 4 – NJIE FALLOU – 05.1.1999 – MATR. FIGC N. 1017584 – (CALCIATORE) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE È STATO DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA.
RECLAMO 4 – NJIE FALLOU – 05.1.1999 – MATR. FIGC N. 1017584 - (CALCIATORE) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE È STATO DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA.
Con atto del 20 luglio 2018, il calciatore Njie Fallou proponeva ricorso ex art. 30 comma 15 e ss. CGS avverso il provvedimento emesso dall’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 17 luglio 2018, con il quale era stato dichiarato nullo e privo di effetti il proprio tesseramento con lo status di Giovane di Serie in favore della Società Genoa CFC Spa. Con il medesimo ricorso, il ricorrente chiedeva l’abbreviazione dei termini a comparire ed, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
A fondamento del proprio ricorso, il calciatore sosteneva che:
- nella stagione sportiva 2017/2018, lo stesso aveva ottenuto il primo tesseramento con la Società ASD Calcio Chieri, militante nel campionato dilettantistico di serie D;
- il suddetto tesseramento decorreva dal 16.11.2017;
- in data 12 luglio 2018 veniva tesserato dalla Società Genoa CFC Spa;
- l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con provvedimento del 17 luglio 2018, dichiarava nullo tale ultimo tesseramento, in quanto contrario al punto F del Comunicato Ufficiale FIGC n. 61 del 6 giugno 2018;
- detto provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto frutto di una non corretta interpretazione del punto F del Comunicato Ufficiale FIGC n. 61 del 6 giugno 2018.
- in particolare, il punto F del detto comunicato stabilisce che le limitazioni numeriche di tesseramento per Società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE … omissis … che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una Società dilettantistica;
- l’Ufficio Tesseramenti, erroneamente, non avrebbe considerato che lo stesso era stato tesserato per la precedente stagione sportiva con la Società dilettantistica Calcio Chieri;
- in particolare, pur se il tesseramento con la Calcio Chieri era iniziato il 16 novembre 2017, l’Ufficio Tesseramenti non avrebbe considerato che per stagione sportiva deve intendersi un periodo non necessariamente corrispondente ad un intero campionato.
Si costituiva in giudizio con propria memoria la FIGC, la quale contestava tutto quanto dedotto dal calciatore.
Il Tribunale Federale fissava l’udienza del 3 settembre 2018 per decidere anche nel merito il ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente occorre ricordare che le limitazioni al tesseramento dei cittadini extracomunitari sono state introdotte nell’ordinamento sportivo al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, da una parte, e l’acquisizione, tra i detti cittadini, di calciatori ad alto livello tecnico da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale, dall’altra.
Ciò, dunque, impone, di interpretare le relative norme in maniera rigorosa.
Partendo da tale dato, è pacifico che per “stagione sportiva” debba intendersi il periodo di tempo intercorrente tra la prima partita ufficiale di campionato e l’ultima partita.
Ogni altra interpretazione, difatti, risulterebbe del tutto arbitraria, in quanto non ancorata a criteri oggettivi.
Tale definizione di stagione sportiva, del resto, è stata da sempre adottata dalla FIGC, la quale, a sua volta, si è ispirata alla definizione di stagione sportiva fornita dalla FIFA.
Né può valere, per pervenire ad una soluzione diversa da quella oggi offerta, quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale in due casi analoghi il Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche e l’Ufficio tesseramenti abbiano deciso diversamente.
Detta circostanza, difatti, non può in alcun modo influire sulle decisioni del Tribunale Nazionale Federale Sezione Tesseramenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
rigetta il ricorso presentato dal calciatore Njie Fallou – matr. Figc n. 1017584, confermando il provvedimento dell’ufficio tesseramento della Lega Professionisti Serie A del 17.7.2018.
Ordina incamerarsi la tassa.
Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata
Pubblicato in Roma il 16 ottobre 2018.
Il Segretario Federale Il Commissario Straordinario
Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini
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