F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 5 – PIAZZO FELIX (CALCIATORE – 19.10.1998 – MATR. FIGC 5414187) – SSV NATURNS – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

RECLAMO 5 – PIAZZO FELIX (CALCIATORE – 19.10.1998 - MATR. FIGC 5414187) – SSV NATURNS - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con atto datato 26 luglio 2018 il calciatore Felix Piazzo propone ricorso avverso il provvedimento del Comitato Provinciale Autonomo Bolzano che aveva respinto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla Società SSV Naturns in quanto detta Società aveva prodotto opposizione nei modi e termini indicati dalle NOIF.

Il calciatore, nel suo atto, lamenta l’assoluta insussistenza delle motivazione indicate dalla Società, la quale aveva sostenuto che il giovane non solo aveva partecipato a gare ufficiali durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, disputandole nella compagine della squadra universitaria Bryant E Stratton College essendo autorizzato dalla opponente, ma aveva omesso di presentarsi alla visita medica organizzata per la data del 27/07/2017.

Invero dalla lettura della documentazione prodotta agli atti si evince chiaramente che quanto sopra indicato dalla SSV Naturns non appare veritiero.

Questo Tribunale rileva che, anche senza entrare nella specifica problematica attinente la qualifica di gare ufficiali svoltesi in un campionato di federazione estera, - conclusione questa non condivisibile – non sono state rispettate da parte della Società Naturns le modalità specificamente indicate dall’art. 109 NOIF, comma 4, ed in virtù di quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso articolo, devesi accogliere il ricorso.

Ma vi è di più. La Società ha prodotto, a dimostrazione della mancata presentazione del calciatore alla visita medica per il rilascio della regolare partecipazione all’attività sportiva federale, non già una regolare convocazione con attestazione di avvenuta ricezione della stessa, bensì una semplice corrispondenza via mail intercorsa con l’Istituto Medicina dello Sport di Bolzano in data 16 maggio 2018 con la quale viene richiesta la scadenza del certificato di idoneità fisica del Piazzo e l’Azienda Sanitaria risponde indicando che la scadenza è già maturata nel lontano 1 agosto 2017 ovvero che il calciatore non poteva assolutamente effettuare attività sportiva federale nel periodo successivo a tale data.

Alla luce di quanto sopra questo Tribunale, decidendo nel merito, ritiene il reclamo fondato e,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Piazzo Felix e, per l’effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

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