F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 15 – VALCARCEL TAVARES LUIS BERNARDO (CALCIATORE – 24.2.1995 – MATR. FIGC 5586694) – ASD CASALE CREMASCO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

RECLAMO 15 – VALCARCEL TAVARES LUIS BERNARDO (CALCIATORE – 24.2.1995 - MATR. FIGC 5586694) – ASD CASALE CREMASCO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con atto datato 27 agosto 2018 il calciatore Valcarcel Tavares Luis Bernardo ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la riforma del provvedimento del C.R. Lombardia con il quale non era stata accolta la richiesta di svincolo a suo tempo presentata con la motivazione che la stessa non era stata prodotta con le modalità sancite dall’art. 109 NOIF ovvero non risulta essere stata allegata la ricevuta della raccomandata inoltrata alla Società di appartenenza.

Precisa il ricorrente nel proprio scritto che si era trattato di una pura dimenticanza in quanto aveva allegato i documenti necessari ma non il cedolino attestante l’invio della raccomandata alla Società ASD Casale Cremasco e, scusandosi, lo ha allegato solo successivamente.

Osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta effettivamente che la raccomandata inviata alla ASD Casale Cremasco, portante il n°. 15427912379-3, è stata spedita nella stessa data della raccomandata 15427912381-6 inviata al Comitato Regionale Lombardia – Ufficio Tesseramenti, ovvero in data 12/06/2018 e, pertanto, alla luce della molteplice uniforme giurisprudenza sin qui applicata, si ritiene completa la pratica.

Osservando poi che la Società, ritualmente avvisata, nulla ha dedotto ed in ossequio al disposto dell’art. 109 comma 5 delle NOIF, devesi disporre lo svincolo del calciatore.

Alla luce di quanto sopra, decidendo nel merito, si osserva che il reclamo appare fondato e,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Valcarcel Tavares Luis Bernardo e, per l’effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

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