F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO 10 – FERRETTI DE LUCA DIEGO (CALCIATORE – 6.7.1999 – MATR. FIGC 5375822) – ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

 

RECLAMO 10 – FERRETTI DE LUCA DIEGO (CALCIATORE – 6.7.1999 - MATR. FIGC 5375822) – ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con reclamo del 27 luglio 2018, il Sig. Ferretti De Luca Diego ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti che ha rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, dalla ASD Accademia Gaggiano Team.

Il reclamante sostiene infatti di aver diritto allo svincolo, relativamente alla stagione 2017/2018, per non aver preso parte ad almeno quattro gare. Il reclamante sostiene infatti che, pur avendo partecipato a sette gare nel periodo dal 2 settembre 2017 al 4 novembre 2017, la breve permanenza in campo non ha soddisfatto il dettato e la ratio normativa, previsti dall’art. 109 NOIF. Rileva inoltre il reclamante: 1) di aver sempre partecipato regolarmente ai tre allenamenti settimanali; 2) che il 17 marzo 2018 pur convocato non ha giocato ed è stato costretto a riscaldarsi per tutto il tempo della gara sotto la pioggia; 3) che la Società in data 19 marzo 2018 ha ritirato il vestiario e si è impegnata ad accogliere la richiesta di svincolo; 4) che l’opposizione  alla richiesta di svincolo presentata dalla Società ASD Accademia Gaggiano Team, in sede di Comitato Regionale deve essere considerata inammissibile per la violazione del termine perentorio di otto giorni, che determina, nella sostanza, acquiescenza alla richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore al competente  comitato.

Si costituiva ritualmente la Società opposta contestando quanto ex adverso affermato dedotto e prodotto dal reclamante, producendo valida documentazione attestante la partecipazione del reclamante a sette competizioni nel periodo in esame, indicando e documentando il tempo di permanenza in campo, del calciatore.

All’udienza del 24 settembre 2018, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio esaminate le questioni preliminari di inammissibilità eccepite dal reclamante in relazione alla presunta violazione dell’art. 109 comma 5, NOIF, ritenute infondate e prive di pregio giuridico le ulteriori contestazioni ed in modo particolare verificata la reale partecipazione del calciatore reclamante a più di quattro gare nella stagione 2017/2018, nel rispetto del 1^ comma dell’art. 109 NOIF,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ferretti De Luca Diego. Dispone incamerarsi la tassa.

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