F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN del 11.9.2019 – (Pisano Cristina (madre) per Fadda Antonio / US Tonara – Reg. Prot. 23/TFN-ST) Decisione n. 6/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 23/TFN

Decisione n. 6/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 23/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 2 settembre 2019

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da Pisano Cristina (madre) per il calciatore Fadda Antonio (n. 19.10.2001 - matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancanza della firma della madre sul relativo modulo,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 21 Agosto 2019, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la sig.ra Pisano Cristina ha chiesto l’annullamento del tesseramento del proprio figlio minorenne, Fadda Antonio con US Tonara deducendo la propria mancata sottoscrizione della scheda di tesseramento in atti depositata. Rileva, la reclamante che ella esercita la potestà genitoriale sul minore Fadda Antonio, unitamente al coniuge Fadda Carlo.

Deposita altresì copia della distinta di invio del plico raccomandato contenente il reclamo oggetto dell’odierno giudizio, alla Società contro interessata.

Il Tribunale, riunitosi in data 2 settembre 2019, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dall’ istante accertata la regolare instaurazione del contraddittorio ed esaminate le controdeduzioni della società sportiva cointeressata all’odierno procedimento, rileva preliminarmente che il reclamo proposto da uno soltanto dei genitori e non da entrambi è causa di inammissibilità del medesimo. Ancor di più nel caso che ci occupa, in cui il modulo di tesseramento è stato regolarmente sottoscritto dal padre del calciatore minorenne, Fadda Carlo. Avrebbero dovuto, i genitori del calciatore minorenne, proporre reclamo congiuntamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui, anche uno di loro, fosse venuto a conoscenza dell’irregolarità delle sottoscrizioni del tesseramento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso presentato da Pisano Cristina (madre) per Fadda Antonio (calciatore n. 19.10.2001 – matr. FIGC 6852194).

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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