F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 19.9.2019 – (Libertas Academy ASD / Romiti Chiara – Reg. Prot. 8/TFN-ST) Decisione n. 9/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 8/TFN-ST

Decisione n. 9/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 8/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente Estensore;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società Libertas Academy ASD (matr. FIGC 945632) avverso il provvedimento di svincolo ex art. 32bis NOIF della calciatrice Romiti Chiara (n. 15.11.1986 – matr. FIGC 3781710), emesso dal CR Toscana – LND,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 25 Luglio 2019, la Società ASD Libertas Academy proponeva formale ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficio tesseramento del Com. Reg. Toscana, conosciuto a seguito di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 18 Luglio 2019, con cui era stato accolto lo svincolo della calciatrice Romiti Chiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 bis delle NOIF. Lamentava invero la ricorrente di non aver ricevuto alcuna copia dell’istanza presentata da quest’ultima al Comitato, in violazione di quanto prescritto dalla norma in esame.

La calciatrice si costituiva con assistenza legale, depositando memoria di controdeduzioni del 20 Agosto 2019, in cui venivano respinte le accuse di violazioni formali e sostanziali della ricorrente, mediante anche atti allegati dimostrativi del tempestivo avviso dell’istanza di svincolo e regolare ricezione da parte della Società. In particolare, la resistente produceva (pag.9) la raccomandata inviata in data 19 giugno 2019 al Dipartimento Calcio Femminile della LND e, contemporaneamente, alla ASD Libertas Femminile all’indirizzo “Via dello Stadio c/o Stadio porta Elisa – 55100 Lucca”. Tale raccomandata era stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” il 20 giugno 2019.

L’adita sezione Tesseramenti del TFN, verificata la rituale instaurazione del procedimento, nella riunione del 09 settembre 2019, ha pronunciato formale decisione di rigetto del ricorso e di conferma dello svincolo della calciatrice Romiti, con conseguente addebitamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Infatti, non vi sono dubbi che l’istanza di svincolo per decadenza del tesseramento sia stata inviata nel periodo indicato dall’art. 32 bis NOIF (il 19 giugno 2019 con consegna alla LND il 21 successivo) anche alla Società di appartenenza, nell’indirizzo di Lucca, Via dello Stadio presso Stadio Porta Elisa, dove risulta avere la residenza legale, pubblicizzata peraltro anche nel timbro usato normalmente (vedi fg.12). L’indicazione di un diverso indirizzo per la corrispondenza non può rendere nulle le comunicazioni effettuate presso la sede legale, soprattutto quando la ricezione di un plico viene certificata dall’Ufficio Postale con la sottoscrizione della “compiuta giacenza”. Tale attestazione (vedi fg. 14) è sottoscritta da un incaricato di pubblico servizio, il quale, a sua volta, ha preso atto che il messo ha reperito la sede del destinatario, inviandogli la prescritta raccomandata, che non è stata ritirata. Pertanto, l’invio della copia dell’istanza di svincolo deve ritenersi ritualmente avvenuta e pervenuta al destinatario.

Per quanto sopra detto, il ricorso non può trovare accoglimento e lo svincolo della calciatrice Romiti Chiara deve essere confermato nella data già indicata nel Comunicato Ufficiale del 18/07/19, con le conseguenze di legge per l’addebito del

contributo di accesso alla G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il reclamo della società Libertas Academy ASD e, per l’effetto, conferma lo svincolo ex art. 32bis NOIF della calciatrice Romiti Chiara.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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