F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN del 19.9.2019 – (Danelli Andrea / ASD Accademia Gaggiano Team – Reg. Prot. 19/TFN-ST) Decisione n. 10/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 19/TFN-ST

 

Decisione n. 10/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 19/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Danelli Andrea (n. 26.10.1999 - matr. FIGC 5062457) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, dalla società ASD Accademia Gaggiano Team (matr. FIGC 947032), emesso dal CR Lombardia – LND,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 5 Agosto 2019, pervenuto in data 9 Agosto 2019, il calciatore Danelli Andrea ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti che ha rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, dalla ASD Accademia Gaggiano Team.

Il Comitato Regionale Lombardia, ha infatti rigettato la domanda di svincolo ex art. 109 NOIF, presentata in data 1 giugno 2019 dal Danelli - con cui sostiene di aver diritto allo svincolo, relativamente alla stagione 2018/2019, per non aver preso parte e per non essere mai stato convocato, a nessuna competizione sportiva - in quanto non risultava allegata alla medesima domanda, la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza.

Il Danelli con l’odierno reclamo precisa di aver spedito ritualmente la richiesta di svincolo alla ASD Gaggiano Team in data 1 giugno 2019 a mezzo raccomandata e di non aver allegato alla domanda di svincolo, presentata al Comitato Regionale, la ricevuta di spedizione nella convinzione che andasse allegata esclusivamente la cartolina di ricevimento che invece gli venne restituita in data 17 giugno 2019.

Danelli precisa ancora che, in sede di domanda al Comitato, ebbe la cura di specificare che aveva inviato la richiesta di svincolo alla società, in data 1 giugno 2019.

Il Tribunale riunitosi in data 2 settembre 2019 ha emesso un provvedimento istruttorio ritenendo necessario ai fini del decidere, l’acquisizione della notificazione al calciatore del provvedimento di diniego emesso dal Comitato, indispensabile per valutare la tempestività di proposizione del presente reclamo, rinviando il giudizio all’udienza del 9 settembre 2019.

Il Reclamo è fondato e pertanto va accolto.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, all’udienza del 9 settembre 2019, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, esaminati gli atti e i documenti prodotti, verificati i termini di presentazione del reclamo in esame, osserva che la mancata opposizione della Società ASD Accademia Gaggiano Team, nel termine perentorio di otto giorni come sancito dall’art. 109 comma 5 NOIF determina, nella sostanza, acquiescenza alla richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore al competente comitato. In realtà il calciatore ha ritualmente inviato tempestiva comunicazione della richiesta di svincolo alla Società di appartenenza che è rimasta inerme.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Danelli Andrea e, per l’effetto, lo dichiara svincolato dalla società ASD Accademia Gaggiano Team, con decorrenza 1.6.2019.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it