F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN del 19.9.2019 – (Guidolin Maurizio e Pattaro Roberta (genitori) per Guidolin Gabriele/ASD Academy Plateola – Reg. Prot. 24/TFN-ST) Decisione n. 14/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 24/TFN-ST
Decisione n. 14/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 24/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Dott. Massimo Procaccini – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente;
Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da Guidolin Maurizio e Pattaro Roberta (genitori) per il calciatore Guidolin Gabriele (n. 10.6.2004 - matr. FIGC 2266357) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Academy Plateola (matr. FIGC 951406) per apocrifia della firma del padre,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 26 Agosto 2019, il sig. Maurizio Guidolin, padre del minore Gabriele Guidolin, chiedeva al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, di accertare e dichiarare la nullità del tesseramento del figlio in favore della ASD Academy Plateola per la stagione 2019-2020.
A fondamento del ricorso il sig. Guidolin deduceva l’apocrifia della propria firma apposta sull’atto di tesseramento.
Con atto del 2 settembre 2019, la sig.ra Roberta Pattaro, madre del minore Gabriele Guidolin, dichiarava di aderire al ricorso proposto dal padre dello stesso.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato alla società ASD Academy Plateola.
Quest’ultima, con nota del 3 settembre 2019 inoltrata al Tribunale Federale, nel fornire le proprie motivazioni in ordine al reclamo, allegava lo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti e deduceva che il comportamento tenuto inizialmente dal sig. Guidolin Maurizio (il quale si era recato in società per procedere al pagamento della tassa annuale) rappresentava una manifestazione di volontà di aderire al tesseramento del figlio in favore della ASD Academy Plateola.
La società, in ogni caso, deduceva che il sig. Guidolin Maurizio avrebbe appreso dal figlio che la firma apocrifa sarebbe stata apposta sull’atto di tesseramento dallo stesso figlio.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, dalla comparazione della firma del sig. Maurizio Guidolin apposta in calce al ricorso e sul documento di identità con quella presente sul modulo di tesseramento si evidenzia una totale divergenza tra le stesse, sia riguardo alla altezza delle lettere e sia riguardo alla loro inclinazione.
L’apocrifia della firma del genitore esercente la potestà genitoriale rende, pertanto, nullo e privo di effetti l’atto di tesseramento del figlio minore.
Né, per superare tale nullità, può valere quanto sostenuto dalla società in ordine al comportamento tenuto dal sig. Maurizio Guidolin, il quale avrebbe, implicitamente, aderito all’atto di tesseramento del figlio.
Difatti, è pacifico che un atto nullo non può essere ratificato.
All’accoglimento del ricorso consegue la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il ricorso presentato da Guidolin Maurizio e Pattaro Roberta e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Guidolin Gabriele in favore della società ASD Academy Plateola.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 89, comma 7 CGS, per i provvedimenti di competenza.
Ordina restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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