F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN del 23.10.2019 – (Di Pasquale Giovanni / ASD Città di Acireale 1946 – Reg. Prot. 27/TFN-ST) Decisione n. 19/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 27/TFN-ST

Decisione n. 19/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 27/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente (Relatore);

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 Ottobre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore Di Pasquale Giovanni (n. 17.12.2000 – matr. FIGC 5628469) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Città di Acireale 1946 (matr. FIGC 949314) per apocrifia delle firme dei genitori e del ricorrente, all’epoca minorenne,

la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Di Pasquale Giovanni lamentando la nullità e/o inesistenza del tesseramento a favore della ASD Città di Acireale per la stagione sportiva 2017/18, per non averlo sottoscritto, così disconoscendo la firma apposta; poiché minorenne all’epoca del contestato vincolo propongono, di fatto e per adesione, analoga manifestazione di intenti anche i genitori, che evidenziano l’apocrifia delle firme in calce al medesimo documento.

Allo stato risulta versato il necessario contributo di accesso alla giustizia, così come è stata notiziata la società sportiva di appartenenza la quale, con proprie note, rappresenta come la compagine sia stata costituita per scissione della ASD Acireale nel giugno 2018 e, pertanto, ogni precedente iniziativa è attribuibile alla precedente dirigenza ritenendosi, per il caso di specie, parte lesa e riservandosi ogni ulteriore ed eventuale iniziativa a tutela dell’attuale quadro dirigenziale.

Il ricorrente completa l’attività istruttoria e ricostruttiva del proprio atto allegando, seppure in un secondo momento ed ad integrazione, la perizia calligrafica ed a conferma dell’apocrifia delle firme apposte.

La vicenda  portata  all’attenzione del Tribunale  Federale Nazionale –  Sezione Tesseramenti  merita  un’ampia  ed articolata riflessione, nonché valutazione di ogni elemento formale e sostanziale desumibile dal comportamento di tutti i soggetti interessati, il cui spunto è dato proprio dall’iniziativa del calciatore, il cui reclamo contiene validi riferimenti e considerazioni ma, anche, critiche al sistema che non possono essere valutate con la presente decisione, laddove l’interesse a decidere si focalizza sull’elemento contrattuale del tesseramento, quale reciproca manifestazione di intenti e comportamenti.

Orbene il Sig. Di Pasquale, da anni impegnato nell’attività calcistica dilettantistica regionale, per sua stessa ammissione innanzi al Tribunale, è senz’altro a conoscenza che per praticare tale attività sportiva a favore di una società di calcio si necessita del tesseramento, la cui formazione è senz’altro progressiva e, nel caso di minorenni, interessava anche i genitori, quali soggetti esercenti la potestà genitoriale. Nonostante la consapevolezza di non aver sottoscritto alcun vincolo il calciatore, minorenne prima ma maggiorenne poi, ha dichiarato di essere stato impiegato per la stagione sportiva 2017/18 dalla ASD Acireale, società poi cessata e, successivamente, dalla ASD Citta di Acireale nata per scissione e, a favore di quest’ultima, di essere stato impiegato per  tutta  la  restante  stagione  sportiva  ed,  anche,  per  quella  successiva,  nonché  per  aver  partecipato  sia  alla preparazione del precampionato, sia alla prima partita di Coppa Italia, appunto per la stagione sportiva 2019/2020. Orbene tale ricostruzione storica del rapporto del calciatore reclamante con la ASD Acireale prima e la ASD Città di Acireale poi, sposta l’attenzione del Tribunale su di un aspetto formativo e sicuramente concludente, ossia il principio consensualistico, atto a considerare l’incontro delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti di avvalersi di quel


tesseramento, funzionale alla formazione progressiva del vincolo, che trova la sua natura proprio per facta concludentia che sia ha, come nel caso di specie, quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare il vincolo, mediante esecuzione diretta della prestazione sportiva.

Per quanto sopra l’elemento in oggetto (facta concludentia) determina il lato di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del vincolo, nella congiunta volontà di scambiarsi diritti ed obblighi di cui alla natura della prestazione.

Orbene tale convincimento ad opera del Tribunale è strettamente legato al caso di specie ed, in alcun modo, può essere inteso quale implicita adesione alla formazione del vincolo di tesseramento in assenza dei requisiti formali, quali la sottoscrizione, giuste Norme Federali.

Non si ritiene di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il ricorso presentato da Di Pasquale Giovanni e, per l’effetto, dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  7  CGS,  dispone  trasmettersi  gli  atti  alla  Procura  Federale  per  i  provvedimenti  di competenza.

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