F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN del 23.10.2019 – (Lotrecchiano Stefano / USD Saviglianese FBC 1919 – Reg. Prot. 29/TFN-ST Decisione n. 20/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 29/TFN-ST

Decisione n. 20/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 29/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente estensore;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 Ottobre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore Lotrecchiano Stefano (n. 06.12.1996 matr. FIGC 5721141) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF dalla società USD Saviglianese FBC 1919 (matr. FIGC 930222),

la seguente

DECISIONE

Con atto del 26 settembre 2019, il calciatore Lotrecchiano Stefano, di anni 22, chiedeva di essere svincolato dalla società USD Saviglianese FBC 1919 per aver trasferito la propria residenza (indicata nell’atto di tesseramento) da Savigliano (CN) ad Aquilonia (AV) in data 18 settembre 2018, producendo il certificato storico della residenza e le ricevute postali attestanti l’invio di copia del ricorso anche alla società di appartenenza, oltre al bonifico relativo al contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

L’adita sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, verificata la rituale instaurazione del procedimento, nella riunione del 14 ottobre 2019, ha pronunciato formale decisione di accoglimento del ricorso, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto indicati nell’art. 111 delle NOIF: il calciatore, invero, al momento del tesseramento era residente in Savigliano (provincia di Cuneo) ed in data 18 settembre 2018 ha chiesto ed ottenuto il cambio di residenza in Aquilonia, compresa nella provincia non limitrofa di Avellino. Peraltro, è trascorso già un anno dal trasferimento della residenza e nulla induce a sospettare che il trasferimento non sia stato effettivo, anche perché non sono state manifestate opposizioni da parte della società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso presentato da Lotrecchiano Stefano e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso per cambio di residenza a decorrere dalla data della presente decisione.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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