F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN del 8.11.2019 – (Omar Zoli/AC CM Conselice ASD – Reg. Prot. 31/TFN-SD) Decisione n. 23/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 31/TFN-ST

Decisione n. 23/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 31/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Prof. Domenico Apicella – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 ottobre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dal calciatore Omar Zoli (n. 22.7.1976 – matr. FIGC 2684828) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società AC CM Conselice ASD (matr. FIGC 13930) per apocrifia della firma apposta sul modulo di aggiornamento della posizione,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89, comma 1 lett. a CGS, del 30 settembre 2019, depositato in data 9 ottobre 2019, il calciatore ricorrente ha chiesto a Questo Tribunale l’annullamento del tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020 a favore della AC CM Conselice ASD per apocrifia della firma apposta sul modulo di aggiornamento della sua posizione. Il calciatore precisa di aver sottoscritto con la società contro interessata un tesseramento - LND per la stagione sportiva 2018/2019, al termine della quale, essendo in regime di svincolo automatico ex art. 32 bis NOIF, valutava la possibilità di tesserarsi con altre società. Apprendeva quindi, all’esito dei controlli preliminari, che il modulo di aggiornamento della sua posizione di tesseramento, risultava falsamente sottoscritto. Gli immediati tentativi di risoluzione bonaria della vicenda, finalizzati all’annullamento del tesseramento, promossi dal calciatore nei confronti della società sportiva, avevano esito negativo e costringevano il calciatore a depositare l’odierno ricorso.

Il ricorrente depositava, al fine di provare la falsità della sottoscrizione, scritture di comparazione, chiedendo nel contempo, a Questa Autorità di Giustizia Sportiva, l’acquisizione del modulo di aggiornamento contraffatto.

Precisava infine di non aver preso parte con la società contro interessata, nella stagione in corso, ad alcuna attività sportiva, né preparatoria né competitiva. Si costituiva con proprio atto la AC CM Conselice ASD al mero fine di confermare le dichiarazioni del calciatore e precisare che la sigla del modulo di aggiornamento era stata apposta per mero errore ed in buona fede, frutto di erronea interpretazione delle circostanze e dei fatti.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

All’udienza del 30 ottobre 2019, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta anche da parte ricorrente, preso atto delle dichiarazioni introdotte nel giudizio con propria memoria della società contro interessata, rilevava, ictu oculi, con l’utilizzo delle scritture di comparazione fornite dal ricorrente, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione, decideva come da seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Omar Zoli e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso dalla società AC CM Conselice ASD.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 CGS dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

 

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