F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN del 8.11.2019 – (Olbia Calcio 1905 Srl – Reg. Prot. 32/TFN-SD) Decisione n. 24/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 32/TFN-ST

Decisione n. 24/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 32/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

Avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 ottobre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dalla società Olbia Calcio 1905 Srl (matr. FIGC 932818) avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento – Lega Pro del 11.09.2019,

la seguente

DECISIONE

Con atto dell’11 ottobre 2019, la società Olbia Calcio 1905 Srl chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’11 settembre 2019, con il quale l’Ufficio Tesseramento Lega Pro respingeva la richiesta, avanzata dalla medesima società in data 1 settembre 2019, di modifica dell’elenco dei premi e/o indennizzi concordati con contratto n. 17230008/C.

In particolare, l’Ufficio Tesseramento respingeva la suddetta richiesta atteso che il termine per la presentazione della richiesta di modifica dei premi e/o indennizzi era scaduto a gennaio 2019, ossia alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti relativo alla stagione sportiva di riferimento.

A fondamento del ricorso, Olbia Calcio deduceva che l’Ufficio Tesseramenti aveva operato una interpretazione non corretta dell’art. 1, comma 4 del Com. Uff. 117/A Figc del 16 maggio 2019.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

L’art. 1, comma 4 del Com. Uff. 117/A del 16 maggio 2019 così recita: “Ricevuto il visto di esecutività l’accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere modificati o annullati in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti”.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che il limite posto alla modifica degli accordi relativi ai premi e/o indennizzi è quello della chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, relativo alla stagione sportiva in cui si è perfezionato il tesseramento del calciatore.

Ogni diversa interpretazione finirebbe con l’eludere lo spirito della norma, che è quello di porre un limite temporale alla possibilità di modifica degli accordi relativi ai premi e/o indennizzi.

Difatti, ritenere che non debba essere preso in considerazione, quale dies a quo, la stagione sportiva in cui si è perfezionato il tesseramento del calciatore, significherebbe ammettere che la modifica dei suddetti accordi possa avvenire senza limiti temporali.

Alla stregua di quanto detto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società Olbia Calcio 1905 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro prot. 0000971402/19 del 11 settembre 2019.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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