F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN del 8.11.2019 – (Lo Guzzo Alberto / ASD Andratese – Reg. Prot. 33/TFN-SD) Decisione n. 25/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 33/TFN-ST

Decisione n. 25/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 33/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente (Relatore);

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 ottobre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dal calciatore Lo Guzzo Alberto (n. 29.9.1995 – matr. FIGC 5470575) avverso il provvedimento del CR Lombardia - LND di diniego allo svincolo per inattività dalla società ASD Andratese (matr. FIGC 947040) ex art. 109 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Lo Guzzo Alberto, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal CR Lombardia – LND avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, inoltrata dallo stesso il 26/9/19.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla dimenticanza dell’atleta dell’allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla società ASD Andratese di appartenenza.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - LND la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.

Allo stato risulta versata il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, ha rilevato che effettivamente il calciatore nell’inviare al Comitato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF per inattività, nel rispetto dei termini, aveva regolarmente notiziato la ASD Andratese di appartenenza, ma dimenticando di allegare alla documentazione la raccomandata stessa; a completamento si evidenzia che la società di appartenenza nulla ha controdedotto.

A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del Tribunale considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Lo Guzzo Alberto e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dalla società ASD Andratese, con decorrenza dal 26 settembre 2019.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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