F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN del 01.07.2020 – (Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado in favore della società SSDARL Città di Sestu C5 – Reg. Prot. 54/TFN-ST) Decisione n. 48/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 54/TFN-ST
Decisione n. 48/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 54/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 25 giugno 2020,
a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado (n. 08.11.1985 - matr. FIGC 5904587) in favore della società SSDARL Città di Sestu C5 (matr. FIGC 945608),
la seguente
DECISIONE
La Corte Sportiva d’Appello della FIGC nel trasmettere gl’atti relativi al calciatore Sampaio Santos Conrado chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla validità di tesseramento del calciatore a favore della SS DARL Città di Sestu, per la stagione sportiva 2019/20.
La vicenda storica trae origine dal denunciato tesseramento del medesimo calciatore ad opera delle società ASD Fenice Veneziamestre e SSD L 84 e per ben quattro compagini sportive nel corso della stagione 2019/20, in palese violazione dell’art. 95 comma 2 NOIF, giusto art. 5 co 3 del Regolamento Fifa, laddove il Sampaio Santos Conrado avrebbe militato per la società Orchei Pevele Futsal Club della prima categoria del campionato francese, per poi essere trasferito alla Toulon Elite partecipante al medesimo torneo prima di approdare, per trasferimento, alla SSD Petrarca Calcio a 5
laddove, nella sessione di mercato di dicembre, viene trasferito alla SSDARL Città di Sestu ed essere impiegato da subito.
A sostegno della tesi rappresentata la società ASD Fenice Veneziamestre ha depositato, innanzi agl’Organi competenti, la necessaria documentazione acquisita nell’ottica probatoria di cui all’art. 2697 c.c.
Di contro la SSDARL Città di Sestu ha replicato affermando che il vincolo del tesseramento si è perfezionato innanzi al competente Ufficio per non essere emersi, alla data di stipula, vincoli alcuni, essendosi l’imitato lo stesso Ufficio,
probabilmente, alla verifica del solo bacino della FIGC.
Al fine di dirimere tale posizione ed i reclami ad essa collegati sono intervenuti diversi Organi della Giustizia Sportiva, tra cui il Giudice Sportivo, che con Comunicato Ufficiale n°. 563/20 ha regolamentato il risultato calcistico ma ha, impropriamente, “revocato il tesseramento presso la società Città di Sestu del calciatore Sampaio Santos Conrado, facendo decorrere l’operatività dalla data di pubblicazione della presente decisione”, laddove alcuna responsabilità poteva essere imputata alla quarta società calcistica intervenuta, Citta di Sestu, per non essere attivo il passaporto elettronico per tale categoria e, pertanto il sistema non aveva recepito le precedenti compagini transalpine, regolarizzando l’ultimo avvicendamento.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato ha avuto modo di immortalare definitivamente le rispettive posizioni, aspettative e pretese, così rilevando come il calciatore abbia, effettivamente, sottoscritto per la stagione sportiva 2019/20 ben quattro tesseramenti per quattro diverse società che,
nell’ordine, appaiono essere Orchei Pevele Futsal Club militante nella prima categoria del campionato francese, la Toulon Elite partecipante al medesimo torneo, la SSD Petrarca Calcio a 5 laddove, nella sessione di mercato di dicembre, è stato trasferito alla SSDARL Città di Sestu.
Orbene tale posizione, accertata nella sua completezza e non smentita da alcuna parte, effettivamente lede il principio di cui all’art. 95 comma 2 NOIF, laddove si cita come “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società” e, quindi, ogni limite ammesso.
Per quanto sopra il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ritiene che il tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado a favore della quarta società Città di Sestu vada dichiarato nullo dalla data di sottoscrizione del 5/12/19, per essersi verificate da subito le relative preclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio presentata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado (n. 08.11.1985 - matr. FIGC 5904587) in favore della società SSDARL Città di Sestu C5 (matr. FIGC 945608), dichiara nullo il tesseramento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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