F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN del 17.07.2020 – (Foti Alice / ASD Fiammamonza 1970 – Reg. Prot. 57/TFN-ST) Decisione n. 49/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 57/TFN-ST

Decisione n. 49/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 57/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Filippo Crocé – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 Luglio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla sig.ra Foti Alice (calciatrice n. 14.01.1997 – matr. FIGC 6754181) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza dalla società ASD Fiammamonza 1970 (matr. FIGC 932447),

la seguente

DECISIONE

La calciatrice Foti Alice, tesserata con la società ASD Fiammamonza 1970 con sede in Monza Via Guarenti n. 4 c/o Stadio Sada, con ricorso del 12.06.2020 ha chiesto disporsi lo svincolo ex art. 111 NOIF La ricorrente nella stagione sportiva 2019/2020 ha affermato di essere tesserata con la società sportiva ASD Fiammamonza 1970 partecipante al Campionato di calcio femminile organizzato dal Comitato Regionale Lombardia. Inoltre, la giocatrice sig.na Foti ha altresì precisato di essere stata residente in Vimercate (MB) per poi trasferire la propria residenza migrando, a fare data dal 20.10.2018 nel comune di Quattro Castella (RE) alla via Farioli n. 28 ove ha dichiarato di essere ancora ad oggi residente.

Risulta essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio giusta invio del ricorso alla società che alla data di udienza non ha ritenuto di costituirsi.

Risulta essere stato corrisposto il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva. Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva questo Tribunale Federale che non sussistono motivi ostativi alla richiesta di svincolo, atteso che effettivamente il trasferimento è avvenuto in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella di provenienza e che è effettivamente decorso il termine di cui all’art. 111 NOIF.

Tali circostanze sono state documentalmente provate e sebbene il ricorso risulti essere stato regolarmente inoltrato alla

ASD Fiammamonza 1970 la stessa non ha ritenuto di replicare nulla.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per leffetto, dichiara la calciatrice Foti Alice svincolata dalla socieASD Fiammamonza 1970, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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