F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN del 17.07.2020 – (Ciarrocchi Andrea / ASD Calcio Flaminia – Reg. Prot. 58/TFN-ST) Decisione n. 50/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 58/TFN-ST

Decisione n. 50/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 58/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Luigi Bassano – Componente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 Luglio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. Ciarrocchi Andrea (calciatore n. 16.01.2000 – matr. FIGC 2158035) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ASD Calcio Flaminia (matr. FIGC 920607),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 26 maggio 2020, pervenuto in data 22 giugno 2020, il calciatore Andrea Ciarrocchi adiva il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ivi sentir così provvedere:

- Accertata e dichiarata limpossibilità sopravvenuta del rapporto di vincolo sportivo per causa imputabile alla ASD Flaminia Calcio, dichiarare risolto e/o comunque revocare il tesseramento del sig. Andrea Ciarrocchi - matricola 2158035- in favore della ASD Flaminia Calcio, con conseguente svincolo del giocatore;

- Accertata e dichiarata la sussistenza del vizio di volontà da parte del calciatore Andrea Ciarrocchi - matricola 2158035- nella sottoscrizione del tesseramento in favore della ASD Flaminia Calcio, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullabile e/o comunque revocare lo stesso, con conseguente svincolo del giocatore;

- Accertata e dichiarata la violazione della normativa Federale e del protocollo di intesa AIC/LND, dichiarare risolto e/o comunque revocare il tesseramento del sig. Andrea Ciarrocchi -matricola 2158035- in favore della ASD Flaminia Calcio,

con conseguente svincolo del giocatore.

A fondamento del ricorso il calciatore deduceva:

- di essere residente in Campagnano Romano a far data dal 2007;

- di essere tesserato, con vincolo pluriennale, dal 28.09.2017 per la ASD Flaminia Calcio;

- che da quando era tesserato gli allenamenti si svolgevano presso il campo Nicola Ferrucci, distante solo 1 Km dalla propria residenza;

- a seguito di avvicendamenti societari e vicende che avevano portato anche alla dichiarazione di nullità dello svincolo ex art. 108 dallo stesso sottoscritto, la nuova dirigenza della ASD Calcio Flaminia aveva modificato la propria sede sociale portandola in Civita Castellana alla via E. Minio;

- tale trasferimento di sede risultava dannoso per il calciatore, in quanto lo stesso, per raggiungere la sede degli allenamenti, doveva affrontare circa 215 Km settimanali;

- il danno, in particolare, era rilevabile sia da un punto di vista economico, dovendo affrontare maggiori spese di trasferta, e sia per limpiego di tempo necessario per raggiungere la nuova sede degli allenamenti che gli impediva di coniugare la passione sportiva con gli impegni universitari;

- la circostanza che la società aveva modificato la propria sede aveva reso impossibile la prestazione da parte del calciatore e, pertanto, il contratto doveva essere risolto ai sensi dell’art. 1467 cod.civ.;

- il contratto doveva comunque ritenersi nullo e/o inefficace e/o annullabile in quanto affetto da vizio di volontà, consistente nell’errore in ordine al fatto di non aver considerato il cambio di sede dell’attività sportiva, in quanto non conosciuto né prevedibile perché avvenuto a stagione sportiva iniziata;

- il contratto doveva, altresì, essere risolto in quanto il comportamento assunto dalla Flaminia Calcio era in palese contrasto con la normativa federale.

Si costituiva la Flaminia Calcio, la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare, la società deduceva che non corrispondeva al vero la circostanza che la società aveva cambiato la sede sociale, essendo la stessa sempre stata in Civita Castellana alla via E. Minio, essendo invece cambiato solo il campo di allenamento.

In ogni caso, non avrebbe dovuto trovare applicazione lart. 1467 cod.civ., sia perché il rapporto tra calciatore e società era retto solo dalle NOIF e sia perché non vi erano comunque i presupposti richiesti dalla norma.

Egualmente infondate erano le richieste di risoluzione del contratto per vizio della volontà e per violazione della normativa federale.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Preliminarmente, deve darsi atto che, se è vero che il rapporto tra calciatore e società è retto e disciplinato dalle norme delle NOIF, è altrettanto vero che nulla vieta di applicare al suddetto rapporto anche i principi generali disciplinati dal codice civile in materia di contratti.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti dellart. 1467 cod.civ.

Va detto, difatti, che leccessiva onerosità sopravvenuta, idonea a determinare la risoluzione di un contratto, sussiste solo  allorquando  lalterazione  delle  condizioni  dello  scambio  negoziale  originariamente  convenuto  tra  le  parti  sia

riconducibile a circostanze assolutamente imprevedibili e straordinarie (Cass. 7407/2017).

Nel caso di specie, la sede della Flaminia Calcio non ha mai subito modifiche ed il calciatore, allatto del tesseramento, era consapevole di quale fosse la sede effettiva della società.

La circostanza che sia stato modificato il luogo ove si svolgevano gli allenamenti e portato presso la sede della società, non può essere considerato un evento straordinario ed imprevedibile, tale da legittimare la risoluzione ex art. 1467

cod.civ.

Nè può ravvisarsi alcun errore essenziale che abbia viziato il contratto. Non è dubitabile, difatti, che il calciatore, allatto del tesseramento, fosse a conoscenza di quella che era la sede della società ed il relativo campo sportivo.

Né, del resto, il calciatore ha provato che lo stesso sia stato indotto alla stipula del contratto proprio in base ad una distorta rappresentazione della realtà.

Egualmente infondata è la domanda relativa alla risoluzione del contratto per violazione delle norme federali, non essendo stata provata alcuna violazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, allesito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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