F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN del 05.08.2020 – (Cavese 1919 Srl / Rocchi Gabriele – Reg. Prot. 61/TFN-ST) Decisione n. 54/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 61/TFN-ST
Decisione n. 54/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 61/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
avv. Filippo Crocè – Componente;
avv. Stefano Persichelli – Componente;
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società Cavese 1919 Srl (matr. FIGC 61766) avverso il diniego da parte dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro al rinnovo del tesseramento “con vincolo in favore della Cavese 1919 Srl del calciatore Rocchi Gabriele (n. 07.05.1996 - matr. FIGC 4791818) per la s. s. 2020/2021 in ordine alla ritenuta operatività della condizione di rinnovo di cui all’accordo integrativo al contratto tipo n. 0000740102/19” datato 15.08.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 13 Luglio 2020, la Cavese 1919 Srl impugnava il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico con cui era stata rigettata la richiesta di tesseramento del calciatore Rocchi Gabriele, per la stagione 2020/2021, per ritenuta operatività della condizione di rinnovo di cui all’accordo integrativo al contratto tipo n. 0000740102/19.
In particolare, la Cavese deduceva che:
con contratto tipo n. 0000740102/19 del 15.08.19, il calciatore Rocchi Gabriele si era impegnato a prestare, per la stagione sportiva 2019/2020, la propria attività sportiva in favore della Cavese Srl;
- contestualmente le parti avevano stipulavato un accordo integrativo, in virtù del quale si obbligavano a rinnovare il detto contratto laddove il calciatore avesse, nella stagione sportiva 2019/2020, preso parte ad almeno 20 gare di campionato;
- maturate, al 19.01.2020, 17 presenze nel campionato 2019/2020, il calciatore non avrebbe preso parte alle gare successive giocate nel mese di febbraio in quanto infortunato. A seguito dell’emergenza Covid-19 e della conseguente
cessazione del campionato, il campionato della Lega Pro avrebbe visto lo svolgimento di sole 30 gare a fronte delle 38 programmate;
- la condizione della partecipazione ad almeno 20 gare nel campionato 2019/2020, per ritenere prorogato il contratto di un altro anno, apposta all’atto integrativo concluso dalle parti, doveva ritenersi avverata, in quanto, attuando una semplice proporzione matematica, deriverebbe che le presenze necessarie per ritenere avverata la suddetta condizione dovevano essere 16;
- avrebbe, quindi, errato l’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico nel ritenere non avverata la condizione.
Si costituiva il calciatore Gabriele Rocchi il quale eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza del Tribunale adito e la nullità dell’accordo integrativo. In ogni caso, sosteneva il mancato avveramento della condizione.
All’udienza del 31 Luglio 2020, le parti, tramite i rispettivi legali, si riportavano ai propri scritti e l’avvocato della Cavese sosteneva, in aggiunta a quanto detto nel ricorso, l’applicazione al caso di specie dell’art.1362 cod. civ..
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va riconosciuta la competenza del Tribunale Federale, sezione Tesseramenti, a decidere la presente causa.
Ciò in quanto, l’art. 88 CGS stabilisce che il Tribunale è competente in ordine alle controversie riguardanti i
tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.
La questione posta all’attenzione del Tribunale riguarda la correttezza o meno del provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti in ordine al diniego della richiesta di tesseramento del calciatore per la stagione 2020/2021.
Di qui la competenza del Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti.
Passando a considerare il merito, va rilevato che l’accordo integrativo sottoscritto dalle parti può essere qualificato come un contratto preliminare con il quale le parti condizionano la stipula dell’atto di tesseramento per la stagione 2020/2021 al verificarsi della condizione consistente nella partecipazione del calciatore ad almeno 20 partite nella stagione 2019/2020.
A detto atto non può essere riconosciuta efficacia reale, tale da vincolare l’Ufficio Tesseramenti della Lega Pro, ma ha effetto meramente obbligatorio tra le parti.
A prescindere da ciò, va detto che il Tribunale non ritiene essersi verificata la condizione dedotta nel suddetto atto
integrativo.
Preliminarmente, va rilevato che la condizione apposta all’atto integrativo in astratto avrebbe potuto realizzarsi, in quanto le gare di campionato regolarmente disputate dalla Cavese nella stagione 2019/2020 sono state 30.
In ogni caso, ad avviso di questo Tribunale, sussiste una impossibilità sopravvenuta della condizione, la quale, come noto, si traduce nel mancato verificarsi dell’evento dedotto in condizione (Cass. 29.01.2003, n. 1288).
Ne consegue che il calciatore che si era obbligato, al verificarsi della condizione, a rinnovare il contratto per la stagione 2020/2021, deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso attesa l’impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell’evento dedotto in condizione.
Né, per sostenere il contrario, può valere quanto sostenuto dalla Cavese in ordine al ricalcolo del numero delle presenze dedotte in condizione, non trovando tale criterio nessun supporto normativo.
Così come non può trovare applicazione l’art. 1362 cod.civ., non essendo in contestazione l’interpretazione del
contratto, ma solo l’avveramento o meno della condizione in esso prevista.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società Cavese 1919 Srl. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.