DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 32 del 30/11/2018 – Delibera – Gara dell’11/11/2018 APULIA TRANI – NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO

Gara dell’11/11/2018 APULIA TRANI - NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO

 Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire ai sensi dell'art. 46 co. 3 C.G.S., ritualmente comunicato alla controparte, dalla Società NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD APULIA TRANI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5,C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto, avrebbero preso parte alla gara senza averne titolo ben 14 calciatrici (ossia tutte le calciatrici schierate in campo nel corso della gara) del sodalizio avversario. In particolare, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserate per la ASD APULIA TRANI le calciatrici: SASSO Giulia, e RUCCI Daniela. Nonché per essere state identificate dall'arbitro con documenti diversi dalla tessera federale e per tale motivo ritenute presuntivamente suscettibili di aver preso parte alla gara in posizione irregolare le seguenti calciatrici: 1.COTTINO Ivana; 2. SPALLUCCI Irene; 3. SPINOSA Valeria; 4. MARIANO Giuseppina; 5. DI BENEDETTO Giovanna; 6. SALTARELLI Ilenia; 7. MANZI Dina; 8. RACIOPPO Serena; 9. SIBILANO Alessia; 10. VENTURA Sara; 11. MINETTI Angela; 12. DINUNNO Alessia. - Letta la dichiarazione del 26.11.2018 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Calcio Femminile presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutte le calciatrici summenzionate erano regolarmente tesserate per la ASD APULIA TRANI e impiegabili nella gara in oggetto. - Rilevato, peraltro, che l'identificazione esercitata dall'arbitro risulta pienamente rispondente e conforme alle norme (Regolamento del Giuoco del calcio e Decisioni Ufficiali FIGC) e non presenta alcuna irregolarità. - Rilevato come nel merito il ricorso si presenti del tutto privo di fondamento, con motivazioni pretestuose

PQM

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio: APULIA TRANI-NEW TEAM SAN MARCO 3 - 1

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della NEW TEAM SAN MARCO ARGENTANO

4) di condannare la NEW TEAM SAN MARCO al pagamento delle spese in favore della società ASD APULIA TRANI, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza al combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

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