DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 88 del 28/05/2019 – Delibera – Gara del 26/ 5/2019 ACADEMY PARMA CALCIO 1913 – AZZURRA S.BARTOLOMEO
Gara del 26/ 5/2019 ACADEMY PARMA CALCIO 1913 - AZZURRA S.BARTOLOMEO
Il Giudice sportivo Visto il referto della gara ACADEMY PARMA CALCIO 1913 – AZZURRA S. BARTOLOMEO, terminata con il risultato di 2 - 0; rilevato che la società ACADEMY PARMA CALCIO 1913 nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni (tutte nel secondo tempo): al 1º (intervallo di gara) n. 16 GALVANI per n. 8 FONTANESI; al 10º n. 14 SACCANI per n. 3 FOLLINI; al 16º n. 18 TERZONI per n. 11 FONTANA; al 32º n.15 MINARI per n. 9 PUNZI; al 42º n. 13 LINZALATA per n. 5 FRATI, per un totale complessivo di numero quattro sostituzioni; visto il Comunicato Ufficiale n. 81 del 9 maggio 2019 del Dipartimento Calcio Femminile presso la LND che disciplina la "Fase Nazionale Coppa Italia Regionale" che a pag. 4 nel paragrafo "REGOLAMENTO" alla voce "Sostituzione calciatrici" stabilisce che "Durante le gare potranno essere sostituite tre calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto" ritenuto che effettuare una sostituzione in più della previsione normativa non investa la questione se la posizione della calciatrice subentrante sia regolare o meno bensì il comportamento della società che in tal modo possa aver influito sul regolare svolgimento di una gara. Codesto giudice ritiene che la normativa di settore all'art. 17 CGS FIGC contenga una regola che ben si colloca all'interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17, a mente del quale "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara"; ritenuto che la quarta sostituzione sia stata effettuata al 42º sul risultato già fissato sul 2- 0 e che la società ACADEMY PARMA CALCIO 1913 non aveva alcun interesse nell'effettuare una sostituzione in più di quelle consentite a pochi minuti dalla conclusione della partita e con il risultato in proprio favore per 2-0; ciò da cui si può arguire che tale violazione non sia stata intenzionale e sia dovuta ad un mero errore in buona fede ritenuto che la normativa disciplinare sia governata anche dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità, come sostenuto dal costante orientamento in materia degli organi di giustizia sportiva (Collegio garanzia del CONI così come Disciplinare UEFA) ritenuto che, quindi, trovi applicazione l'art.17 comma 4 lettera a) del CGS, si ritiene vada omologato il risultato conseguito sul campo con irrogazione di ulteriore sanzione. Rilevando che anche qualora si ritenesse che dovesse trovar applicazione l'art. 18 del CGS la decisione assunta non sarebbe suscettibile di censura PQM Delibera 1) infligge la sanzione dell'ammenda di € 250,00 alla Società Academy Parma Calcio 1913.