DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 51 del 12/02/2021 – Delibera – Gara del 31/01/2021 AREZZO A.S.D. – FC SASSARI TORRES FEMM.LE

Gara del 31/01/2021 AREZZO A.S.D. - FC SASSARI TORRES FEMM.LE

La società AREZZO faceva pervenire rituale preannuncio di reclamo (sebbene con destinatario del tutto errato, sia come individuazione dell'Ufficio sia come figura istituzionale) - sebbene riportante i medesimi errori nell'individuazione dell'Ufficio destinatario, perveniva nei termini rituale reclamo, trasmesso anche alla società SASSARI TORRES, con il quale si rappresentava la doglianza di irregolarità nell'osservanza del Protocollo COVID-19, e si era a richiedere il riesame della documentazione pervenuta al giudice di gara, sostenendone la violazione da parte della società SASSARI TORRES e la conseguente applicazione delle "sanzioni previste" - acquisita la documentazione di gara, incluso il supplemento, nonché l'audizione telefonica dove il Direttore di gara dichiarava e confermava di aver fatto disputare la gara in quanto riteneva, per quanto di sua competenza, regolare la documentazione presentata dalla società SASSARI TORRES; - lette le controdeduzioni inviate dalla società SASSARI TORRES con le quali si contestavano i fatti come descritti dalla società reclamante e, in particolare, si affermava il rispetto del Protocollo COVID della F.I.G.C - la società reclamante faceva anche pervenire ulteriori memorie ex art. 67 comma 7 del CGS, nelle quale reiterava quanto contenuto nel reclamo, insistendo per la violazione del Protocollo COVID da parte del sodalizio sportivo avversario; - rilevato che in merito delle "sanzioni previste", come richiesto nel reclamo, va osservata l'indeterminatezza e la mancata individuazione di queste da parte della reclamante. I motivi del reclamo si presentano incentrati solo nel richiedere una decisione di assegnazione di partita vinta per le lamentate violazioni della società Sassari Torres. Va osservato che la sanzione della perdita della gara è disposta e prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S, che prevede la sanzione della perdita della gara qualora una squadra faccia partecipare a un incontro "calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte". Tale previsione è tassativa e non suscettibile di applicazione per analogia; - rilevato che dal reclamo emerge, invece, che secondo la reclamante, le giocatrici della SASSARI TORRES sarebbero incorse nel mancato rispetto del Protocollo Covid, inottemperanza che avrebbe dovuto impedire alle tesserate di partecipare alla gara. Da tale violazione dovrebbe derivare la sanzione della perdita della gara; sanzione che, invece, come esposto deve essere tassativamente prevista dal legislatore federale, e non prevista nel Protocollo in oggetto, che, al contrario, configura sanzioni soltanto per dichiarazioni mendaci, senza individuare segnatamente una pena specifica in 'ambito gara' - rilevato che, pertanto, il reclamo è incentrato esclusivamente sulle asserite violazioni del Protocollo COVID19 F.I.G.C. del 02.12.20 e successivi aggiornamenti (da ultimo il 25 gennaio 2021). In verità l'attività di vigilanza sulla ottemperanza delle procedure del suddetto protocollo va riferita in capo non a coloro che prendono parte alla gara, compreso l'arbitro, ma al c.d. DAP (Delegato per l'Attuazione del Protocollo): "L'attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all'interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell'impianto" (così, testualmente, Protocollo Covid-Chiarimenti-17 settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti, p. 2). Nel Protocollo citato dalla ricorrente si riporta ulteriormente che la responsabilità dovrà essere del Medico Sociale o di un Medico addetto al Protocollo (MAP), individuato dalla Società Sportiva come garante delle attività sanitarie a tutela della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra, un aspetto di cruciale importanza in questo particolare periodo di pandemia (Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti: ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 Dipartimento Calcio Femminile-Versione 25 gennaio 2021). Così come avvenuto nella gara in epigrafe da parte della società SASSARI TORRES - rilevato che vada svolta ulteriore, decisiva, considerazione in merito alla competenza di questo Giudice Sportivo, quale giudice della gara, sul rispetto del Protocollo Covid. Il Giudice Sportivo, come oramai noto, non ha competenza in merito alla questione esposta dalla reclamante, là dove, al contrario, sulle violazioni del Protocollo debba essere riconosciuto ambito di manovra alla Procura Federale, come dimostrano anche recenti procedimenti disciplinari (cfr. C.U. FIGC n. 173/AA del 23 novembre 2020; CSA n. 37/20). Costituisce aggravante per la reclamante che tali osservazioni erano già contenute in precedenti Delibere, sulla medesima questione, di questo Ufficio, confermate in sede di appello dalla Corte Sportiva di Appello (LNDDCF CU n. 27 del 30.10.20; CSA n. 37/20) - rilevato che, pertanto, per tutte le doglianze nonché per quanto emerso dalle dichiarazioni del Direttore di gara sulla presenza in tribuna di spettatori non autorizzati, si rimette la questione alla procura federale. Il reclamo, quindi, è del tutto infondato e non può essere accolto; e, inoltre, la sua assoluta carenza nei motivi e nella precisazione dell'oggetto, nonché l'aver investito il giudice sportivo su una questione non di sua competenza, palesano una pretestuosità nel voler ottenere una delibera di assegnazione di partita vinta tale da individuare il ricorrere degli estremi della lite temeraria

P.Q.M.

Delibera

1) di respingere il reclamo

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AREZZO-SASSARI TORRES 1- 1 acquisito sul campo

3) di disporre l'addebitarsi della tassa di reclamo di condannare la società AREZZO WOMEN al pagamento delle spese in favore della società SASSARI TORRES per un importo di € 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55 comma 1 C.G.S. Si rimettono gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

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