DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 511 del 27.01.2017 – Delibera – GARA DEL 18/12/2016: Queens Unicusano Tivoli – Grivan Group Magnagraecia Reclamo proposto dalla Società Grivan Group Magnagraecia

GARA DEL 18/12/2016: Queens Unicusano Tivoli – Grivan Group Magnagraecia

Reclamo proposto dalla Società Grivan Group Magnagraecia

Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art 17 comma 1 del CGS per la condotta violenta posta in essere da un proprio sostenitore nei confronti di una calciatrice della Società e per il conseguente clima di violenza ed intimidazione generatosi che avrebbe impedito alle calciatrici della compagine ricorrente di continuare la gara in condizioni di serenità. Dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il direttore di gara riferisce che al 17’ e 54’’ del secondo tempo mentre le calciatrici Capozzi Anna della Soc. Unicusano Tivoli e Iarriccio Roberta della Soc. Grivan Group si scambiavano atti di violenza in reciproco danno, un sostenitore della società ospitante penetrava indebitamente sul terreno di gioco e colpiva con uno schiaffo al viso la calciatrice Iarriccio Roberta. L’allenatore della Società Grivan Perrottelli Nicola, precedentemente allontanato dall’arbitro e posizionatosi in tribuna, anziché permanere all’interno degli spogliatoi fino al termine dell’incontro, penetrava indebitamente sul terreno di gioco tentando di colpire l’aggressore della propria calciatrice senza riuscirvi. Contestualmente i dirigenti della Società Unicusano presenti in panchina entravano sul terreno di gioco con l’intento di sedare gli animi ed allontanare l’aggressore di cui sopra, mentre le calciatrici di ambedue le squadre si adoperavano per ripristinare l’ordine e consentire la ripresa del gioco, cosa che avveniva dopo circa 3 minuti di interruzione e dopo che alle due calciatrici in questione veniva comminato il provvedimento d’espulsione, prontamente ottemperato. Da quanto sopra esposto non risulta che a seguito dell’episodio di cui sopra si sia instaurato quel clima di violenza ed intimidazione in danno delle calciatrici della Soc. Grivan Group tale da condizionarne il rendimento ed avere influenza diretta sul risultato finale della gara.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°357 del 21/12/2016 decide : A) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Unicusano Tivoli – Grivan Group Magnagraecia 4 – 2 e confermando i provvedimenti adottati a carico di Società e Tesserati con il C.U. N° 357 del 21/12/2016. B) La tassa di reclamo viene addebitata.

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